Il quadro FC è dedicato alla determinazione del reddito – da parte delle società ed enti residenti – di quelle imprese partecipate (Cfc, controlled foreign companies) controllate in Stati o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (“paradisi fiscali”). La disposizione normativa di riferimento (articolo 167 del Tuir) ha subito alcune modifiche a seguito del Dlgs 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”), per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto (7 ottobre 2015). I “paradisi fiscali” sono individuati con decreto o provvedimento emanati ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Tuir. La stessa disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
Novità del “decreto internazionalizzazione” è la previsione dell’utilizzo dello strumento dell’interpello (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b, della Statuto del contribuente) per la non applicazione delle disposizioni dell’articolo 167 in via del tutto facoltativa (prima era prevista la obbligatorietà). Parliamo del caso in cui il soggetto residente dimostra alternativamente una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a o b del comma 5 dell’articolo 167 e dell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’articolo 167, a condizione che ricorrano contemporaneamente le condizioni del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir (si veda in precedenza per il quadro RF in tema di “branch exemption“).
Altra novità riguarda i soggetti prima interessati dalla normativa. Con l’abrogazione dell’articolo 168 del Tuir, specifiche disposizioni non trovano più efficacia; ci riferiamo alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un’impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Viene meno quindi l’efficacia del decreto 7 agosto 2006, n. 268; per questo, è stata eliminata la sezione IV del precedente modello Unico 2015 riservata, appunto, alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale.
È bene precisare che, relativamente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 8 del “decreto internazionalizzazione”, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata. Stesso discorso riguarda la eliminazione dell’attestazione della perizia per l’utile di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo, prevista prima dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto attuativo (ex sezione VII).
Ulteriore novità riguarda l’estensione dell’utilizzo del quadro FC per determinate “entità” per via dell’introduzione nel Tuir dell’articolo 168-ter per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015 (7 ottobre 2015). Parliamo della particolare ipotesi in cui le imprese abbiano optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero: in questo caso, devono applicare le disposizioni dell’articolo 167 del Tuir e, quindi, compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori inclusi nel decreto o provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni – sopra indicate – di cui al comma 8-bis dell’articolo 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a o b, o 8-terdell’articolo 167.
Le ultime esimenti citate sono:
- lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (lettera a dell’articolo 167)
- la non localizzazione dei redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (lettera a dell’articolo 167)
- l’insediamento all’estero non rappresenti una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (comma 8-ter dell’articolo 167).
Quindi, è stata prevista la compilazione della nuova casella denominata “art. 168-ter, comma 4″, proprio nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero.
Come sopra accennato, resa praticamente facoltativa la presentazione dell’interpello per disapplicare la disciplina Cfc, fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’articolo 167 del Tuir sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, la società residente deve segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. Ricordiamo che, a tal fine, deve essere compilata la casella denominata “art. 167, comma 8-quater“, indicando il codice “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc, o il codice “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc. Contestualmente, va compilata anche la casella “Esimente”, indicando uno dei codici (si veda la tabella) che corrispondono alle ipotesi di cui al comma 5, lettera a (codice “1”) o di cui al comma 5, lettera b (codice “2”), dell’articolo 167 del Tuir.
In questo caso, il quadro FC (e il reddito qui determinato) non segue le ordinarie regole di tassazione separata (come avviene in genere nel quadro RM).
Un’ultima novità riguarda la determinazione del reddito della Cfc. A seguito della modifica al comma 6 dell’articolo 167 del Tuir a opera dell’articolo 8 del “decreto internazionalizzazione”, nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati si applicano tutte le regole della determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (quindi, anche non comprese nel Tuir), ad eccezione della disposizione – come già previsto in precedenza – della rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, del Tuir). In questo modo, viene garantita una maggiore “equivalenza” della base del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia (comunque soggetto a tassazione separata).