Debutta la branch exemption, cioè la possibilità per una impresa residente di dare irrilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni all’estero. Altra novità, tra le variazioni in diminuzione, la troviamo al rigo RF50. Nella colonna 1 (da riportare anche nella colonna 2) va indicata la deduzione patent box (a seguito di opzione, della durata di cinque esercizi sociali, irrevocabile); la disciplina è stata introdotta con la Stabilità 2015 (legge 190/2014). Grazie a questo intervento, non concorre a formare il reddito d’impresa la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45).
È prevista una diversa percentuale di non concorrenza:
- 30%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
- 40%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
- 50%, per i periodi d’imposta successivi.
Con la Stabilità 2016 (legge 208/2015) e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016, non concorre a formare il reddito la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright anziché quella relativa a opere dell’ingegno (articolo 1, comma 148).
La stessa legge di stabilità 2015 ha precisato che non concorrono a formare il reddito l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Per indicare tale importo, è stato previsto il nuovo codice “40” da utilizzare nel rigo RF55 (tra le altre variazioni in diminuzione). A questo proposito, ricordiamo che la circolare 36/2015 ha precisato che la disciplina non reca alcuna specifica previsione in merito al trattamento delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. In via interpretativa, però, si è ritenuto che “nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime Patent Box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito” e che “tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo“. Sta di fatto che i componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono comunque alla determinazione del reddito d’impresa di periodo indipendentemente dalla variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione. La stessa circolare afferma che “la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box“.
Altra disposizione riguarda la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati black list ovvero derivante da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 110 del Tuir, indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo RF52. Da quest’anno, è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo 110.
Evidenziamo anche che, tra le “altre variazioni” in aumento e in diminuzione, rispettivamente nel rigo RF31 e nel rigo RF55, col medesimo codice “47”, è stata introdotta l’indicazione della variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’articolo 110 del Tuir alle transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’articolo 168-ter del Tuir; l’opzione per l’esenzione riguarda anche le transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene (in applicazione del comma 3 dell’articolo 152 del Tuir). La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015 (7 ottobre 2015).
A tal proposito, l’articolo 14 del Dlgs 147/2015 ha introdotto la branch exemption, cioè la possibilità per una impresa residente nel territorio italiano di dare irrilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni all’estero. Il quadro RF ospita quindi, un prospetto ad hoc, che va compilato per ogni stabile organizzazione all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente che presenta la dichiarazione indica separatamente per il periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. In caso di perdita fiscale (netta), i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa.
L’opzione è irrevocabile ed è esercitata per tutte le stabili organizzazioni della stessa impresa, purché non localizzate in Paesi black list e purché non ricorrano le condizioni di cui al comma 8-bisdell’articolo 167 del Tuir, cioè che non siano assoggettati a tassazione inferiore a più della metà di quella cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia e abbiano conseguito proventi per più del 50% dalla “gestione” o detenzione di crediti e partecipazioni o diritti immateriali, a meno che sussistano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a o b, o 8-ter del citato articolo. Tali esimenti si riferiscono allo svolgimento di un’attività industriale o commerciale come principale o la detenzione di partecipazioni che non significano la localizzazione in Paese black list o l’insediamento non è una costruzione artificiosa. In questo caso di esimenti, si compila la casella “Art. 167, comma 8-quater” con uno dei seguenti codici:
- “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc (tipica dei soggetti black list)
- “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc. E proprio per il ricorrere delle esimenti, in aggiunta va compilata anche la casella preposta, indicando uno dei seguenti codici:
- “1”, nel caso di cui al comma 5, lettera a), articolo 167 del Tuir
- “2”, nel caso di cui al comma 5, lettera b), articolo 167 del Tuir
- “3”, nel caso di cui al comma 8-ter, articolo 167 del Tuir.
Il contribuente residente, per ciascuna stabile organizzazione, deve indicare il numero progressivo; questo individua la stabile organizzazione (comunque diverso da quelli già utilizzati, eventualmente nel quadro FC) e va mantenuto anche nelle dichiarazioni successive (anche nell’ipotesi in cui in tali dichiarazioni il reddito della stabile organizzazione debba essere dichiarato nel citato quadro FC). Quindi, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 168-ter del Tuir, col nuovo codice “46” tra le “altre variazioni in aumento”, va indicato l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina citata, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 per ciascun modulo compilato per singola stabile organizzazione.