Una prima modifica rispetto al quadro RF dell’anno scorso, concerne gli indicatori di normalità economica. Nello specifico, la legge 296/2006 (articolo 1, comma 19) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Per procedere all’elaborazione di tali indicatori, a partire dal periodo di imposta 2006, per queste tipologie di soggetti è stato previsto l’obbligo di presentare, in allegato anche al modello Unico Sc, il modello denominato “indicatori di normalità economica”. Per semplificare gli adempimenti dichiarativi per il periodo d’imposta 2015 ai contribuenti non tenuti alla presentazione degli studi di settore, è stato eliminato l’obbligo di presentare il modello “Ine”.
L’effetto sul quadro RF è l’eliminazione, per il contribuente, della dichiarazione di eventuale presenza di una causa di esclusione dalla compilazione del modello Ine.
Unico 2015 SC – quadro RF
Unico 2016 SC – quadro RF
Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF41 è stata gestita la nuova disposizione sulle svalutazioni e sulle perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo da enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni. Il rigo ospita l’ammontare del componente negativo di reddito che, a seguito del Dl 83/2015 (articolo 16) è, a regime, integralmente deducibile nell’esercizio in cui è rilevato in bilancio.
In particolare, va indicato il 75% dell’importo delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell’esercizio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (si veda l’articolo 1, comma 852, della legge 208/2015). Ricordiamo che l’intero ammontare civilisticamente dedotto va indicato nel rigo RF25, colonna 2 (da riportare anche nella colonna 3).
La disposizione prevede che l’eccedenza indeducibile in tale periodo d’imposta (pari al 25% dell’ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte (ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del Tuir, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche) sono deducibili secondo una gradualità prefissata:
5% | NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2016 |
8% | NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2017 |
10% | NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2018 |
12% | NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019 E FINO AL NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2024 |
5% | NEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2025 |
Altro intervento effettuato è in tema di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in soggetto residente in un Paese black list, la quale è assoggettata a tassazione in capo al socio residente nel territorio dello Stato per l’intero importo. Per ottenere la disapplicazione della tassazione integrale della plusvalenza, tra le variazioni in diminuzione al rigo RF46, è stata aggiunta la colonna 1, dove va indicata (quindi “sterilizzata” dal risultato di esercizio) la plusvalenza, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in un Paese black list (articolo 87, comma 1, lettera c, del Tuir) e non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (articolo 3, comma 1, lettera d, Dlgs 147/2015).
Anche per le ipotesi di dividendi provenienti (anche indirettamente) da Paesi black list è prevista la tassazione integrale in capo al socio residente nel territorio dello Stato. Sempre tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, è stata aggiunta la colonna 1 per indicare gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri black list, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b del comma 5 dell’articolo 167 del Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (articolo 3, comma 1, lettera e, Dlgs 147/2015). Questa variazione neutralizza l’imposizione piena dal risultato di esercizio.
Come “contropartita” perché imputati per competenza negli esercizi precedenti e incassati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione Unico 2016, va utilizzato il codice 44 tra le “altre variazioni in aumento” (rigo RF31), per la quota pari al 5% degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri black list, e il codice 43, sempre tra le “altre variazioni in aumento”, qualora debba essere indicato l’ammontare degli utili provenienti da soggetti residenti in Paesi black list, nel caso in cui gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 del Tuir. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e nei limiti di tali utili. È bene ricordare che, a partire dal periodo d’imposta 2016, a seguito della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 142-147), i regimi fiscali si considerano “privilegiati” laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicato in Italia.