Per la prima volta in Italia un tribunale riconosce il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato di un rider: ecco la sentenza storica di Palermo.
Accade a Palermo e a darne notizia è Nidil Cgil, Nuove Identità di Lavoro, la struttura sindacale della Cgil che dal 1998 rappresenta e tutela i lavoratori atipici.
? VITTORIA DELLA CGIL E DEI RIDER
Per la prima volta in Italia un Tribunale, quello di Palermo, impone a una piattaforma food delivery di riconoscere la subordinazione di un fattorino. Diritti e tutele per i #rider, la Cgil c’è.
Il caso aveva fatto scalpore poiché l’azienda per cui lavorava come rider, consegnando panini e pizze in giro per Palermo, lo aveva disconnesso dall’app utilizzata per raccogliere gli ordini da affidare poi ai ciclofattorini.
Il tribunale riconosce a un rider il lavoro subordinato: la Sentenza di Palermo
Il rider di 49 anni aveva così fatto causa contro l’azienda spagnola Glovo per contestare di fatto il suo licenziamento.
Il giudice del lavoro Paola Marino, del Tribunale di Palermo, dopo la proposta di conciliazione fatta a fine ottobre, ha emesso la sentenza definitiva
“disponendo la reintegra di Tuttolomondo nel posto di lavoro – racconta il sindacato – con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio orario, quindi non più a cottimo, con inquadramento di sesto livello, applicando il contratto collettivo del Terziario, distribuzione e servizi”.
Inoltre, altro schiaffo alla Glovo: il datore di lavoro, la società spagnola Glovo, dovrà pagargli una somma quale risarcimento del danno dal giorno della “disconnessione” e le differenze retributive tra quanto guadagnato con il contratto autonomo e quanto gli sarebbe spettato da dipendente.
La Nidil Cgil ha sostenuto il lavoratore, si legge in una nota:
“nella causa per contestare di fatto il suo licenziamento. Il giudice, dopo la proposta di conciliazione fatta a fine ottobre, ha emesso la sentenza definitiva disponendo la sua reintegra nel posto di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio orario, quindi non più a cottimo, con inquadramento di sesto livello, applicando il contratto collettivo del Terziario, distribuzione e servizi”.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it