pattoQuando è oggettivamente inattuabile esercitare l’opzione per il regime fiscale nel modello Unico Sc, a causa di tempi, forme e modulistica, l’assist è dello stesso legislatore. Per la neonata società di capitali, che vuole essere “trasparente”, buona anche la vecchia comunicazione. È quanto si legge nella risoluzione n. 80/E del 14 settembre 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate, valutata l’impossibilità di esercitare la scelta in Unico, per la contribuente che da Sp si è trasformata, nel 2015, in Sc, offre una via d’uscita.

 

Il perché di tale precisazione trova la sua origine nella disposizione contenuta nell’articolo 16 del “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014), cioè la norma che, modificando gli articoli 115, 119 e 155 del Tuir, ha reso inutili alcune comunicazioni che viaggiavano in autonomia. In particolare, quelle dovute da chi voleva optare per i regimi della “trasparenza fiscale”, del “consolidato nazionale” e della “tonnage tax”: tutte queste scelte, a partire dall’anno d’imposta 2015, dovranno essere indicate direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

 

Per completezza, ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall’effettiva percezione.

 

Ebbene, la società di capitali che ha sollevato il problema è al suo primo anno di attività: nel 2014, infatti, la sua forma giuridica era quella di una società di persone. La contribuente, che vuole entrare subito nel regime della “trasparenza fiscale”, è ostacolata dal fatto che quest’anno non può presentare Unico Sc, il modello opportunamente modificato per ospitare la scelta in argomento. Chiede quindi un’eccezione alla regola: diventare trasparente utilizzando la modalità della comunicazione “autonoma”.

 

Nell’intento di trovare una soluzione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, nonostante la norma richiamata non ammetta deroghe, i problemi di prima applicazione, come quello esposto (un soggetto non tenuto a presentare Unico Sc perché il 2015 è il primo anno di attività e, dunque, deve ricorrere a un diverso modello in ragione della forma societaria precedente) erano già stati presi in considerazione nella relazione illustrativa al Dlgs 175/2014. All’epoca, si era detto che “non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo costituite o trasformate”; pertanto, in ipotesi simili, i contribuenti interessati potranno esercitare la scelta per la trasparenza fiscale, nell’anno in corso, attraverso l’apposito modello di comunicazione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, disponibile, con il relativo software, sul sito dell’Agenzia, da trasmettere entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Quindi, non un’eccezione alla regola, ma un escamotage più che consapevole.