Le dichiarazioni possono essere presentate direttamente dagli operatori interessati , se abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite intermediari incaricati.

L’articolo 20 del Dlgs 175/2014 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”), nel mandare in soffitta la vecchia procedura, che prevedeva fossero i fornitori a comunicare al Fisco i dati relativi alle lettere d’intento consegnate dai loro clienti esportatori abituali, ha in sostanza invertito la titolarità dell’obbligo.
Per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2015, saranno questi ultimi a segnalare all’Amministrazione finanziaria le informazioni contenute nelle “lettere”. E lo faranno on line, utilizzando il modello, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche approvati con il provvedimento del 12 dicembre 2014.

Per la trasmissione telematica, l’Agenzia metterà a disposizione, sul proprio sito, un software ad hoc, denominato “Dichiarazione d’intento”.

In pratica, il nuovo iter funziona così: a partire dal nuovo anno, l’esportatore che intende effettuare acquisti o importazioni usufruendo del regime di non imponibilità Iva deve, preventivamente, segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria.
Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l’operazione senza applicare l’Iva soltanto dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Tornando al nostro modello, possiamo dire che, come gli altri, in primis vuole le tradizionali informazioni per identificare gli attori – in questo caso, principalmente richiedente e fornitore – poi sollecita la compilazione del quadro A, con i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dall’interessato, se abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato.
I fornitori potranno, anzi dovranno, verificare liberamente l’avvenuta presentazione del modello sul sito dell’Agenzia (la funzione a disposizione è free).

Il provvedimento odierno prevede un tempo di interregno della vecchia e nuova modalità. Infatti, fino all’11 febbraio 2015, gli interessati potranno consegnare o inviare le lettere d’intento al proprio cedente o prestatore alla precedente maniera, a condizione che le operazioni indicate nelle dichiarazioni non abbiano effetti anche su operazioni successive a tale data. In questa ipotesi, dal 12 febbraio, per le “lettere” in argomento entrerà in vigore l’obbligo di trasmissione telematica e di riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Paola Pullella Lucano

 

 

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