Tirocini extracurricolari irregolari: ecco i criteri per accertarsi delle anomalie e le sanzioni per i datori di lavoro.


L’Ispettorato del Lavoro detta le linee guida in materia di accertamento dei tirocini extracurricolari irregolari.

 

I tirocini extracurricolari sono quei tirocini formativi, orientamento, inserimento/reinserimento al lavoro che spesso vengono abusati dai datori di lavoro per mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Mentre sono esclusi i tirocini curriculari, quelli previsti per l’accesso a professioni e i tirocini transnazionali e per extracomunitari.

 

La Circolare 8/2018 pubblicata ieri dall’INL indica al personale ispettivo gli elementi per accertare la genuinità o meno del tirocinio al fine verificare se il datore di lavoro debba essere o meno sanzionato per violazione della normativa regionale e se il rapporto di lavoro debba essere ricondotto ad un lavoro subordinato.

 

Gli indici di subordinazione

 

Tra gli indici di subordinazione, cioè quegli elementi “spia” di un tirocinio che dissimula un rapporto di lavoro subordinato e che quindi dovrà essere riqualificato dal personale ispettivo, l’Inl annovera, ad esempio, il tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive che non necessitano un piano formativo per la loro attuazione. Anche con riferimento alle caratteristiche dei tirocinanti possono individuarsi degli indici di subordinazione. Ad esempio se il tirocinio è attivato nei confronti di un soggetto che non rientra nelle casistiche soggettive indicate dalla legge regionale per lo svolgimento del tirocinio (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati).

 

Tra gli elementi “spia” c’è poi la mancanza o la violazione del Piano formativo Individuale. E’ il caso del il tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie; o per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante; o l’impiego del tirocinante per un numero di ore superiore al 50% rispetto a quello indicato nel Piano formativo in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. Altre ipotesi, che si aggiungono a queste, sono l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole vigenti per i dipendenti circa, in particolare, la gestione delle presenze e l’organizzazione del lavoro, e l’imposizione al tirocinante di standard di rendimenti periodici, rilevati con i sistemi di misurazione utilizzati per i dipendenti, in funzione del raggiungimento di obiettivi aziendali. E ancora – spiega l’Inl – è indice di subordinazione il tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni.

 

La conversione del rapporto

 

Nelle ipotesi in cui sia riscontrata l’assenza dei requisiti o la violazione delle norme regionali che regolano il tirocinio, l’ispettore potrà ricondurre quel rapporto alla forma comune, ossia al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Oltre alla conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è prevista pure l’applicazione della maxi-sanzione nel caso in cui il tirocinio superi la durata massima del tirocinio fissata dalle norme regionali. In tal caso si applicherà la sanzione fino a 9 mila, 18 mila o 36 mila euro, a seconda che il superamento sia contenuto a 30, 60 o più giorni, con la riqualificazione del rapporto nella specie dipendente a tempo indeterminato.

 

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996.