tetto-20-per-cento-idonei-concorsiAll’interno della conversione del Dl 44/2023 per le assunzioni nella Pa risulta introdotto un tetto massimo del 20 per cento agli idonei nei concorsi pubblici: ecco cosa cambierà.


Nel decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni troviamo misure per  consentire alle pubbliche amministrazioni di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo ad esempio a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tuttavia alcune novità presenti in questo testo vanno a impattare con le graduatorie dei concorsi pubblici, in particolare per i candidati “idonei”.

Che cosa si intende per candidati idonei?

Alla fine di una procedura viene stilato l’elenco dei candidati che hanno superato le prove d’esame previste dall’apposito bando.

Nella graduatoria finale rientrano:

  • sia i vincitori del concorso, ovvero coloro che rientrano nel numero dei posti banditi
  • sia gli idonei che sono coloro che, pur avendo superato le prove d’esame, non rientrano i vincitori.

Gli idonei, ovviamente, non possono essere assunti direttamente, ma devono eventualmente aspettare di essere reclutati attraverso il meccanismo dello scorrimento della graduatoria.

Tetto del 20 per cento agli idonei nei concorsi

In sintesi la nuova regola prevede che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.

Ma come si calcola questo 20 per cento? Non va calcolato sul numero dei posti messi a bando, ma sul totale dei candidati collocati in graduatoria successivamente a quelli che occupino i posti che danno diritto all’assunzione.

In parole semplici questa percentuale non è messa in relazione ai posti totali banditi nel concorso, bensì al numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale entro il 20% dei posti che non consentono immediatamente l’assunzione.

Ad esempio:

  • bando di concorso per 1 posto – 20 % posti successivi (18) – numero massimo idonei (20%) = 3,6 unità, arrotondato per eccesso a 4 unità.

Tuttavia, in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria.

I chiarimenti della Funzione Pubblica

Come indicato in una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica la disposizione è finalizzata a garantire una migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso.

Si tratta di una misura che va letta in un’ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono:

  • la rapidità delle nuove procedure concorsuali (massimo 180 giorni)
  • maggiore frequenza dei bandi (il turn over annuale medio è di circa 150.000 unità)
  • e la digitalizzazione di tutto il sistema.

Tuttavia, nello stesso documento, si evidenzia che la norma non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca e  dell’Istituto superiore di sanità.

Il testo completo del documento della Funzione Pubblica

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it