Una sentenza del luglio scorso rinnova l’obbligo di sottoporsi a test per verificare lo stato alterato, ma ribadisce che ‘un solo test’ è sufficiente affinché non scattino sanzioni, altri reati e aggravanti.
Estate ancora nel vivo, serate di feste in discoteca e in spiaggia, di aperitivi e divertimento, in tutte le Città, dal Nord a Sud, su tutti i lidi e le coste, le abitudini estive cambiano. Attenzione però perché le regole non vanno in vacanza…anzi.
Con il crescere della movida, crescono anche i controlli in strada per garantire la sicurezza di tutti. Quali sono le regole da rispettare?
Sembra banale, ma ‘non guidate se avete bevuto’. Anche una sola birra a stomaco vuoto o poco pieno, per esempio di due patatine, può far alzare il tasso alcolemico nel sangue fino ai limiti di legge.
L’infrazione di guidare in ‘stato di ebbrezza’ è sanzionata dall’articolo 186 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del Codice della Strada che individua il limite legale del tasso alcolemico alla guida a 0,5 g/litr.
Come si accerta lo stato di alterazione
Oltre a multe salate, la perdita di 10 punti dalla patente, si rischia il ritiro della patente stessa per molto tempo. Ricordate poi, che, affinché sussista lo stato di ebbrezza, non è necessario essere del tutto ubriachi, aver cioè la perso la capacità di intendere e di volere, come a volte, erroneamente, si pensa. Più semplicemente uno stato di alterazione che possa generare un rallentamento dei riflessi, quindi un aumento dei rischio alla guida per la propria e altrui incolumità sono sufficienti per permettere agli agenti di procedere all’accertamento.
Accertamento che si svolge in tre fasi:
- primo contatto e analisi visiva, informale;
- etilometro, il famoso palloncino nel quale soffiare che ci da una prima misura del quantitativo di alcol ingerito;
- per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche la polizia stradale richiede esame del sangue e delle urine presso le strutture sanitarie.
Test obbligatorio per chi guida in stato alterato: ne basta uno
Un po’ differente la procedura per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, come per le droghe di tutti i tipi anche quelle cosiddette ‘leggere’ , cocktail di droghe -alcol, una condizione di alterazione psico–fisica dovuta all’ingestione di tali sostanze, che mette il conducente in condizione di non poter guidare. Percezione della realtà, delle distanze, della velocità, visione distorta sono solo alcuni banali esempi di alterazione psico-fisica da sostanze. Il risultato alla guida può essere spaventoso: visione alterata, un rallentamento dei riflessi e un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive, tali da mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.
In questo caso è impossibile per gli agenti basarsi solo su rilievi sintomatici quali stato di euforia oppure sbalzi d’umore, o ancora, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi. È sufficiente però che l’agente ravvisi un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti affinché risulti legittimo l’invito a sottoporsi a esami ospedalieri.
In questo caso secondo la Cassazione il rifiuto a sottoporsi a questi test è da considerarsi esso stesso un reato. (Cass. pen. Sez. IV 17 maggio 2018, n. 21875). A questo proposito la Suprema Corte di Cassazione ritiene configurabile il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguenti all’uso di droghe.
Ma cosa è successo nel corso della sentenza del 24 luglio? La Cassazione penale, sezione IV, sentenza 26 luglio 2024, n. 30617 ha ritenuto che, nel caso in cui un soggetto rifiuti uno dei due prelievi ritenuti attendibili, cioè sangue e urine ed acconsenta, invece, ad un solo prelievo che sia comunque ritenuto utile a dimostrare l’eventuale assunzione della sostanza stupefacente, non si ravvisa alcun tipo di reato.
È quindi sufficiente la disponibilità ad un tipo di prelievo, purché sia tra le possibilità di legge, a dare esiti in merito all’uso di sostanze stupefacenti alla guida.
Fonte: articolo di Rossella Angius