tempi-prescrizione-bollo-auto-non-pagatoTempi di prescrizione bollo auto non pagato: ecco tutto quello che è necessario sapere sulla procedura e sulla normativa in materia.


Il cosiddetto bollo auto – ossia la tassa automobilistica che si paga annualmente sulla proprietà del veicolo – è, come ogni altra imposta, soggetto a prescrizione.

La tassa automobilistica (o bollo auto, in precedenza denominata anche tassa di circolazione) è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza.

Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

Ovviamente la Regione (o, in Sardegna e in Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia delle Entrate) ha un termine massimo entro cui chiedere il pagamento degli arretrati, oltre il quale nulla le è più dovuto.

Tempi di prescrizione bollo auto non pagato

Il bollo auto non pagato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, il consumatore non è tenuto a versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, il medesimo può ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Secondo l’art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86

“l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Ma quali sono i tempi per questa prescrizione?

A fine 2016 è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che sostiene quanto segue: gli arretrati del bollo auto si prescrivono in 3 anni. Anche dopo la notifica della cartella esattoriale e anche se quest’ultima non viene impugnata nei 60 giorni.

Ciò perché la cartella è un atto amministrativo e, anche se diventa definitiva, non può mai essere equiparata a un atto del giudice. Con la conseguenza che la scadenza del bollo è sempre la stessa sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento.

I tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica doveva essere versata e terminano, quindi, il 31 dicembre del terzo anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di versamento del bollo è illegittima perché ormai caduta in prescrizione.