telemarketing-selvaggio-registro-opposizioniArrivano ulteriori chiarimenti da parte del Garante: tuttavia una parte delle chiamate rimarebbe fuori dal perimetro.


Il problema del telemarketing selvaggio (ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui) va di pari passo con il discorso del Registro Pubblico delle Opposizioni, volto a tutelare i consumatori.

Gli ultimi chiarimenti del Garante chiarificano meglio alcuni aspetti, ma pongono anche dei paletti in materia.

Scopriamone di più.

Telemarketing Selvaggio: Registro delle opposizioni solo per chiamate con operatore?

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico su una versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), il servizio che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono.

L’Autorità tuttavia ha chiesto di precisare che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato.

Con il regolamento si dà attuazione alla riforma del sistema. Essa infatti prevede la possibilità per gli abbonati di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi.

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I chiarimenti del Garante

La nuova versione adegua il testo ai rilievi avanzati nei diversi pareri resi in materia:

  • dal Consiglio di Stato
  • dall’Agcom
  • dal Ministro per la Pa
  • e da quello per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

E recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni rese dal Garante nel precedente parere sull’Rpo del 2019.

L’Autorità ha chiesto però di correggere il testo. Questo laddove individua tra gli ambiti di applicazione del regolamento i trattamenti di dati effettuati tramite “l’impiego del telefono”.

Occorre rispettare, precisa l’Autorità, la versione originaria dello schema. Sulla quale il Garante ha reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, solo ai trattamenti effettuati “mediante operatore umano con l’impiego del telefono”.

L’articolo 130 del Codice, infatti, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, distingue tra

  • comunicazioni effettuate con modalità automatizzate
  • e comunicazioni con l’intervento dell’operatore.

Il decreto in esame, si inserisce solo ed esclusivamente in questa seconda categoria. Pertanto il Garante precisa come, allo stato attuale, non sia giuridicamente corretto estendere l’ambito dell’Rpo anche alle comunicazioni automatizzate, che prevedono sempre il consenso dell’interessato per il loro carattere invasivo.

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Fonte: articolo di Giuseppe Orefice