tax-credit-librerie-mibactTax credit librerie: dal Mibact arriva l’ok. È rivolto a coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati ed è utilizzabile in compensazione con F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.


Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 aprile 2018, con il quale il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) detta la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017).

 

Di seguito, si illustrano i principali contenuti del Dm.

 

Oggetto e requisiti

 

(articolo 1)

 

Destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

 

  • hanno la sede legale nello sSazio economico europeo
  • sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata
  • sono in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1
  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

 

Riconoscimento del credito d’imposta

 

(articolo 2)

 

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile deve essere calcolato applicando le aliquote e le ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al decreto.

 

Parametri

 

(articolo 3)

 

Il tax credit è parametrato alle seguenti voci (riferite ai locali dove si svolge l’attività di vendita):

 

  • Imu
  • Tasi
  • Tari
  • imposta sulla pubblicità
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico
  • spese per locazione (al netto Iva)
  • spese per mutuo
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

 

Richiesta

 

(articolo 4)

 

Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una richiesta telematica alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione, che, entro i trenta giorni successivi, comunica il riconoscimento del credito d’imposta spettante.

 

Utilizzo del credito

 

(articolo 5)

 

Il credito d’imposta:

 

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante
  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, indicando sia l’importo riconosciuto sia quello utilizzato.

 

Revoca e recupero

 

(articolo 6)

 

Il riconoscimento tax credit decade o è revocato:

 

  • nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti
  • qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti.

 

In tali casi, il beneficio già fruito viene recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Monitoraggio e sanzioni

 

(articolo 7)

 

Il compito di effettuare i necessari controlli è affidato alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact e all’Agenzia delle entrate.