L’ammissibilità di un candidato, ad un concorso pubblico per la polizia penitenziaria, ha fatto discutere, a causa di un tatuaggio visibile. Vediamolo insieme.
Tatuaggio concorso pubblico: in caso di tatuaggio visibile, può un candidato essere escluso dal concorso?
In realtà no: il tatuaggio, infatti, seppur visibile, non può essere considerato elemento di esclusione del candidato ad un concorso pubblico. È così che si è espresso il Tar del Lazio, dopo il ricorso di un candidato al concorso pubblico per la Polizia penitenziaria.
Vediamo allora il fatto.
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Tatuaggio concorso pubblico: il caso
Il 29 novembre 2011 viene bandito un concorso per 375 posti di allievo agente maschile, nel Corpo di polizia penitenziaria.
L’uomo presenta un tatuaggio visibile e la commissione medica giudicatrice decide di non dargli l’idoneità.
Il candidato presenta il ricorso al Tar contro il giudizio collegiale “espresso in termini di non idoneità per tatuaggio esimente per sede”.
La difesa fa appello all’art.123 dell’ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, poiché non sarebbe
“stato esaminato in concreto il tatuaggio, alla luce delle certificazioni mediche attestanti la rimozione in corso, e della mancata valutazione in ordine alla configurabilità di un indice di personalità abnorme”.
Nel 2018, in sede cautelare, il Tar accoglie l’istanza del ricorrente
“rilevato che il tatuaggio in parola […] è in corso di rimozione chirurgica, come già emergente dallo stesso verbale della Commissione, alla luce delle foto depositate dall’interessato, non risulta ictu oculi rientrante tra le cause di esclusione previste dalla norma richiamata dall’Amministrazione, attesa la sua insuscettibilità a risultare visibile con l’uniforme estiva”.
Il candidato è ammesso, con riserva, alla prosecuzione del concorso.
Tatuaggio concorso pubblico: la sentenza
Lo scorso 11 febbraio 2022 è arrivata la risposta del Tar, con la sentenza numero 02063/2022.
Per il Tar del Lazio, il candidato non può essere escluso dal concorso, solamente a causa di un tatuaggio visibile:
“Dall’esame della normativa citata, si evince che non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l’esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell’immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme. Sebbene, quindi, la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme”.
Perciò,
“Il provvedimento di esclusione impugnato, dunque, risulta viziato per violazione dell’art.123, nonché per difetto di motivazione. Il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati per la definizione della procedura concorsuale, atteso il positivo superamento da parte del ricorrente della procedura concorsuale con l’immissione nel ruolo degli agenti e assistenti a far data dal 13 febbraio 2019”.
Dopo la decisione del Tar del Lazio, il ricorso è stato accolto e il giudizio di inidoneità è stato annullato.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Secondo me ogni candidato deve essere valutato per le sue capacità, anche se ha un tatuaggio visibile. A maggior ragione se il soggetto ha intenzione di togliere il tatuaggio se è motivo di esclusione; è corretto che prima della rimozione volontaria il candidato abbia almeno la conferma se sia idoneo o meno.
Siamo l unico paese… dove una persona con tatuaggi visibili non possa fare concorsi militari…