D’ora in avanti i lavoratori frontalieri che realizzano la maggior parte del proprio volume d’affari mondiale in Svizzera potranno chiedere una tassazione ordinaria ulteriore e dedurre in via analitica le spese inerenti il reddito, che nel sistema attuale sono concesse forfetariamente.
Il consiglio federale svizzero ha licenziato il messaggio sulla modifica legislativa dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa con l’obiettivo di dare anche ai frontalieri e a tutti i cittadini residenti tassati alla fonte la possibilità di chiedere la tassazione ordinaria.
Il sistema di tassazione alla fonte – La proposta di modifica normativa nasce dall’esigenza di uniformare il sistema fiscale interno alle risultanze di una sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, con cui i giudici avevano riconosciuto a un lavoratore frontaliero residente in Francia la possibilità di dedurre dal reddito dichiarato al fisco svizzero le spese di trasferta sostenute per il viaggio giornaliero dal proprio domicilio (in Francia) al luogo di lavoro (in Svizzera).
Il Tribunale, ravvisando un caso di violazione delle norme sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l’Unione Europea, ha ritenuto che il lavoratore assoggettato al sistema dell’imposta alla fonte, appartenente alla categoria di soggetti non sono residenti in Svizzera ma che qui conseguono oltre il 90 per cento dei loro proventi mondiali (i cd. “quasi residenti”), avesse diritto alle medesime deduzioni delle persone tassate in Svizzera in via ordinaria.
Attualmente il sistema di tassazione alla fonte del reddito da attività lucrativa, così denominato perché le imposte sono trattenute direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, è applicato principalmente sui proventi lordi derivanti da attività lucrativa dipendente (ad es. salario di lavoro e provvigioni).
Soggetti passivi sono i contribuenti residenti il cui reddito imponibile annuo è inferiore a 120 mila franchi e i cd. “quasi residenti”, ossia le persone non residenti sprovviste di domicilio o dimora fiscale in Svizzera (ad es. i lavoratori frontalieri) che qui realizzano gran parte dei loro proventi complessivi.
L’altro sistema di tassazione, denominato “tassazione ordinaria ulteriore”, è applicato esclusivamente ai residenti svizzeri che nell’arco del periodo fiscale conseguono un reddito complessivo superiore a 120 mila franchi.
Il punto della questione, da cui è scaturito il richiamo dei giudici alla norme sulla libera circolazione delle persone, è che il sistema di tassazione alla fonte non consente – a differenza della tassazione ordinaria – la deduzione integrale dal reddito imponibile delle spese inerenti il reddito (nel caso della sentenza richiamata sopra le spese di trasferta), che avviene in via forfetaria sulla base di specifiche tabelle (cd “tariffe”) riferite alla situazione soggettiva del lavoratore.
Secondo i dati forniti dal Consiglio federale attualmente i “quasi residenti” in Svizzera, per lo più lavoratori transfrontalieri, sono all’incirca 270 mila.
La modifica di legge – Con la proposta di modifica normativa il Governo svizzero, pur mantenendo ferme le categorie di soggetti che attualmente sono assoggettate al meccanismo della ritenuta alla fonte, ha previsto per loro la possibilità di chiedere annualmente in via opzionale l’applicazione del sistema ordinario ulteriore.
Più in particolare, i residenti in Svizzera che conseguiranno un reddito da attività lucrativa superiore ad un determinato ammontare, la cui misura è ancora all’esame dell’esecutivo, saranno assoggettati d’ufficio alla procedura della tassazione ordinaria ulteriore (come avviene nel diritto vigente per i redditi superiori a 120 mila franchi).
Gli altri soggetti residenti, che avranno maturato un reddito inferiore a tale soglia e i cd. “quasi residenti”, per natura rientranti nel sistema di imposizione alla fonte, potranno richiedere l’applicazione del sistema del sistema ordinaria.
Da ultimo i non residenti che non rivestono la qualifica di “quasi residenti”, continueranno ad essere tassati alla fonte a titolo definitivo, secondo il sistema che sostituisce le imposte da applicare sul reddito da attività lucrativa dipendente nella procedura di tassazione ordinaria.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Emiliano Marvulli