Se il Comune non eroga il servizio pubblico a dovere, la tassa sui rifiuti deve essere ridotta: ecco la sentenza della Cassazione.
Tassa rifiuti ridotta: quante volte è capitato che trovassimo strade e marciapiedi pieni di rifiuti?
Nonostante ciò, i cittadini pagano puntualmente la tassa sui rifiuti (TARI), un tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Ma la Cassazione si è appena pronunciato su un caso specifico al riguardo. Vediamo di cosa si tratta.
Tassa rifiuti ridotta: il caso
Con l’ordinanza 2374/2023, la Cassazione ha chiarito i rapporti tra il Comune di Napoli e un ipermercato, dopo un lungo contenzioso tributario, iniziato nel 2012.
L’ordinanza si riferisce ad un avviso di pagamento del 2012, relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di imballaggio prodotti dall’ipermercato.
Nella sentenza si considerano i rifiuti dell’ipermercato come rifiuti speciali: una questione superata, poiché i rifiuti dell’ipermercato sono considerati “urbani”, secondo gli allegati L-quater e L quinquies della parte quarta del Decreto legge 152/2006 (Codice ambientale).
Tassa rifiuti ridotta: la decisione della Cassazione
Nei commi 649 e 657 dell’art.1 della legge 147/2013, si fa riferimento ad una riduzione della tariffa, per quanto riguarda la quota variabile.
La riduzione sussiste anche senza la prova che il disservizio sia imputabile al Comune. Nel comma 657, infatti, si fa riferimento alle zone in cui la tariffa è dovuta al massimo al 40% ed è graduabile, in base alla distanza dal punto più vicino di raccolta.
Nel comma 4, dell’art.59 del Decreto legge 507/1993, si esplica che:
“il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto. Nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta”.
La riduzione della tassa sui rifiuti è prevista
“per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità. Purché lo scostamento comporti i caratteri di gravità e perdurante non fruibilità”.
La riduzione del tributo sarà utile per ripristinare un “tendenziale equilibrio impositivo”, tra quanto può essere proteso e i costi generali del servizio, anche se alterato, a causa di una situazione difforme dalla disciplina regolamentare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it