Nel caso specifico è stato analizzato il caso dei locali in cui si producono rifiuti speciali, per capire se sono assogettabili alle tasse comunali sui rifiuti.
La TARI sui Rifiuti Speciali non si applica? Ecco cosa ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza del 7 novembre 2019, n. 6209.
Nel caso specifico al centro della questione la Società AMA rifiuti, che ha contestato l’applicazione del tributo della tassa rifiuti sui locali deove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Ecco cosa ha deciso la Commissione Tributaria sulla fattispecie giuridica.
TARI sui Rifiuti Speciali
I Giudici di Primo Grado hanno citato l’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013:
“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
Di qui l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
La Società AMA, ha contestato la sentenza di primo grado con i Giudici che hanno stabilito che l’appello dell’AMA debba essere accolto solo parzialmente.
La decisione della Commissione
La Commissione ha infatti voluto conformarsi all’indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 19461/03 ha affermato che:
“In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superfìcie tassabile […] sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industria/i (del D.P.R n. 915 del 1982, art. 2).
Allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali
ientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti.”
Inoltre, nel caso in cui il Comune non abbia assimilato i rifiuti provenienti dalle attività economiche agli urbani ordinari, l’ente non può richiedere alcuna tassa. Al riguardo, si sottolinea inoltre come non risulti che in questo caso il Comune interessato abbia emesso alcuna delibera o regolamento circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani.
Ne consegue che le parti in cui si svolge attività produttiva solo di rifiuti speciali, come l’officina, debbano considerarsi non soggetti alla tassa in questione.