immatricolazione autoLe targhe prova, per loro natura rimovibili, non possono dare alcuna certezza sull’incontrovertibile identificazione di un autoveicolo, fornendo la prova dell’effettiva introduzione dei beni ceduti nel territorio di un altro Stato membro, in cui il cessionario è soggetto di imposta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3608 del 24 febbraio 2016.

 

Dati del processo

 

La vicenda in oggetto riguarda un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore contestava, a un operatore nazionale, la cessione di un’autovettura a una società francese, ritenuta fittizia, in difetto dei presupposti per l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’articolo 41 del Dl 331/1993, dal momento che l’autovettura non risultava uscita con prova certa dal territorio nazionale.

 

La Ctp accoglieva il ricorso, ritenendo che la ricorrente avesse dimostrato documentalmente l’esistenza della società francese, con documenti quali la targa di prova, l’assicurazione e l’iscrizione della società presso il registro delle imprese del tribunale del luogo.

 

Stesso esito in appello, ove la Ctr confermava che le risultanze documentali (pagamenti e versamenti effettuati alla cessionaria, certificato di assicurazione relativo alla targa di prova), unitamente alla “dichiarazione da parte del cedente di aver portato in proprio l’autovettura in Francia alla società cessionaria”, erano sufficienti a provare l’effettività della vendita con trasporto dell’auto oltre frontiera.

 

Nel conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore assume l’errore del giudice regionale nel ritenere provata l’avvenuta cessione, sulla base dei pagamenti effettuati dalla contribuente (certificato di assicurazione relativo a una targa di prova e mera dichiarazione della stessa contribuente), mentre la prova dell’effettiva esportazione – che può essere fornita con ogni mezzo – deve avere carattere di certezza e incontrovertibilità, con attestazioni provenienti dalle pubbliche autorità del paese di destinazione, ma non per documenti meramente privati, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento.

 

Motivi della decisione

 

Così la controversia, favorevole alla contribuente nel merito, non supera il vaglio di legittimità, a causa dell’erronea interpretazione della normativa comunitaria da parte del giudice di appello, nonché della non corretta applicazione dei principi vigenti in materia di oneri probatori, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto provato l’effettivo trasporto dell’autovettura dall’Italia allo Stato membro di residenza del cessionario esclusivamente sulla base di documentazione relativa ad adempimenti formali o, addirittura, di una mera dichiarazione della contribuente stessa.

 

Nello specifico, nel sistema delle operazioni intracomunitarie, in base all’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

 

Ne segue che, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, devono sussistere i seguenti requisiti:

 

 

  • onerosità dell’operazione
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro.La loro assenza congiunta impedisce il riconoscimento del carattere intracomunitario dell’operazione (cfr Cassazione, 13457/2012), per assoggettarla a imponibilità Iva, secondo le regole ordinarie interne contenute nel Dpr 633/1972.

 

 

In tema, la direttiva 2006/112/Ce non conferisce alcuna indicazione circa la forma e la tipologia della stessa, lasciando, invece, che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (cfr Corte di giustizia 27 settembre 2007, cause C-146/05 e C-184/05), gravando sul fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti, dal momento che chiede di fruire di siffatto diritto (cfr Corte di giustizia 27 settembre 2007, causa C- 409/04; 6 settembre 2012, causa C- 273/11).

 

Mancando nella legge italiana alcuna specifica previsione in merito ai documenti a tal fine necessari, la giurisprudenza di legittimità si è allineata a quella comunitaria, alla cui stregua l’onere di provare l’effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro grava (ex articolo 2697 cc) sul cedente che emette la fattura e non applica l’imposta nei confronti del cessionario (articolo 50, comma 1, Dl 331/1993), dichiarando che l’operazione non è imponibile (articolo 46, comma 2, Dl 331/1993) (cfr Cassazione, 3603/2009, 21956/2010, 20575/2011, 1670/2013 e 3395/2015).

 

In conclusione, la “targa di prova”, rimovibile per sua natura, non può dare alcuna certezza sull’identificazione di un autoveicolo, tanto più che, nel caso di specie, non sono stati versati in atti né la copia delle targhe di trasporto oltre frontiera né i modelli di trasporto verso l’estero (Ddt e Cmr) con i dati di identificazione dei veicoli ceduti.