targa-prova-cassazione-veicoli-immatricolatiUna vera e propria svolta per la gestione delle vetture nuove e usate, che va a colpire soprattutto il mondo dei concessionari e rivenditori di auto, ma anche delle officine e dei riparatori.


Una recente sentenza della Cassazione, infatti, pone un freno all’uso della targa prova sui veicoli già immatricolati.

Influisce su rivenditori, concessionari, officine e riparatori poichè spesso queste sono le categorie professionali che maggiormente utilizzano le targhe prova sui veicoli per testarli su strada.

Questa Sentenza, di fatto, smentisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere che forniva istruzioni sulla Circolare nr. 4699/M363 del. 4.4.2004, si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilita’ della targa prova anche sui veicoli immatricolati.

Vediamo in dettaglio quali sono le novità introdotte da questa Sentenza.

Cassazione: targa prova non vale sui veicoli immatricolati

In sintesi la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, il 25 agosto ha emesso una sentenza sulla targa prova, a seguito di un incidente stradale e contestazioni sul risarcimento dei danni della compagna assicurativa legata alla prova, in cui dichiara illegittimo l’utilizzo della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati.

Secondo la sentenza la targa prova costituisce una deroga. E, sostanzialmente potrebbe “sanare”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione.

Ma non “sana”:

  • né la mancanza di revisione
  • né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita.

In sostanza, la finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un veicolo non ancora immatricolato. E non quella di sostituire l’assicurazione di un mezzo già esistente e già immatricolato, con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa.

Pertanto la Cassazione conclude specificando che

“se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore.

Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere […] solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it