Una vera e propria svolta per la gestione delle vetture nuove e usate, che va a colpire soprattutto il mondo dei concessionari e rivenditori di auto, ma anche delle officine e dei riparatori.
Una recente sentenza della Cassazione, infatti, pone un freno all’uso della targa prova sui veicoli già immatricolati.
Influisce su rivenditori, concessionari, officine e riparatori poichè spesso queste sono le categorie professionali che maggiormente utilizzano le targhe prova sui veicoli per testarli su strada.
Questa Sentenza, di fatto, smentisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere che forniva istruzioni sulla Circolare nr. 4699/M363 del. 4.4.2004, si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilita’ della targa prova anche sui veicoli immatricolati.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità introdotte da questa Sentenza.
Cassazione: targa prova non vale sui veicoli immatricolati
In sintesi la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, il 25 agosto ha emesso una sentenza sulla targa prova, a seguito di un incidente stradale e contestazioni sul risarcimento dei danni della compagna assicurativa legata alla prova, in cui dichiara illegittimo l’utilizzo della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati.
Secondo la sentenza la targa prova costituisce una deroga. E, sostanzialmente potrebbe “sanare”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione.
Ma non “sana”:
- né la mancanza di revisione
- né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita.
In sostanza, la finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un veicolo non ancora immatricolato. E non quella di sostituire l’assicurazione di un mezzo già esistente e già immatricolato, con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa.
Pertanto la Cassazione conclude specificando che
“se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore.
Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere […] solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Cavolata….se io porto il mio veicolo in officina e il meccanico durante una prova fa un incidente e crea danni a cose i persone, perché deve andare a rovinare il mio bonus malus o ancora peggio perché la mia compagnia deve pagare centinaia di migliaia di soldi x un sinistro non causato dal suo cliente che magari era anche giovane sotto i 26 anni e che così la compagnia assicuratrice applica rivalse? E’ l’ennesimo provvedimento fatto da persone che non sono competenti… Andate a colpire chi non fa un uso corretto delle targhe prova (auto da competizione DEVONO AVERE UN… Leggi il resto »