pass oe appaltiIl Tar Lazio esamina il caso dell’iscrizione degli operatori economici al sistema Avcpass entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte e della necessità di dimostrare il pagamento del contributo, che costituisce requisito di partecipazione indipendentemente se tale adempimento sia previsto o meno nel bando di gara.


Secondo la giurisprudenza ante codice contratti pubblici è riportato che “la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce, ex se, requisito di partecipazione e la sua mancanza è causa di esclusione, indipendentemente se tale adempimento sia previsto, o meno, nel bando di gara: è noto, infatti, il principio secondo cui le disposizioni imperative, quale quella che impone detto versamento a titolo di onere per la stessa partecipazione ad una pubblica gara, costituiscono parte integrante, anche per quanto attiene alla loro cogenza, del bando di gara, attesa la totale assenza di discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla applicabilità ed efficacia”.

 

Impostazione che secondo i giudici non è più in linea con le decisioni assunte dalla Corte di giustizia, che consente di regolarizzare mediante fissazione di un termine tutte le volte in cui una condizione di esclusione non espressamente menzionata nella lex specialis «possa essere identificata solo con interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale».

 

Mentre la registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, la generazione del PassOE deve essere ripetuta per ogni gara. Nel caso di specie la ditta ricorrente aveva presentato il Passoe e la resistente, verificato il mancato versamento, aveva richiesto copia dell’attestazione, senza alcuna altra precisazione, sicché a ragione la ricorrente riteneva che ciò estendesse la possibilità di sanatoria non solo alla produzione di un versamento già effettuato, ma anche al versamento stesso, pur se tardivo.

 

La norma secondo cui è condizione di ammissibilità dell’offerta l’obbligo di versamento non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale.

 

Per la legittima ammissione alla gara, dunque, il PassOE può essere prodotto in seguito, anche in esito al soccorso istruttorio, purché la registrazione presso l’Avcpass – prerequisito fondamentale – sia stato perfezionato.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.