Il TAR della Liguria boccia l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla RAI: violati i principi di trasparenza e concorrenza seconda la sentenza numero 834/2024.
Con una sentenza depositata oggi, il TAR della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla RAI dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2024 e 2025. La decisione segue il ricorso presentato dalla società JE s.r.l., che aveva contestato la mancata apertura di una procedura di evidenza pubblica da parte del Comune di Sanremo.
I fatti contestati
Nel marzo 2023, JE s.r.l., società attiva nell’editoria musicale e nella produzione di eventi, aveva manifestato formalmente il proprio interesse ad acquisire i diritti economici e commerciali del Festival e del relativo marchio, proponendosi come organizzatrice della manifestazione a partire dal 2024. Nonostante la scadenza della convenzione con la RAI fosse fissata al 31 dicembre 2023, il Comune di Sanremo non aveva risposto alla proposta di JE, procedendo invece a un rinnovo diretto dell’accordo con la RAI per le edizioni successive.
JE, ritenendo leso il proprio diritto di concorrere, ha presentato un ricorso al TAR nell’ottobre 2023, contestando l’affidamento diretto e chiedendo l’annullamento della convenzione. Nel ricorso, la società ha denunciato la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità, fondamentali nelle procedure amministrative, e ha richiesto il risarcimento del danno per la perdita di opportunità.
La posizione del TAR
Il TAR ha esaminato nel dettaglio la legittimità della decisione del Comune di affidare nuovamente alla RAI l’organizzazione del Festival senza alcun interpello del mercato. I giudici hanno sottolineato che, anche se il contratto stipulato con la RAI non rientra nel perimetro del Codice degli Appalti, è comunque soggetto ai principi di trasparenza e pubblicità previsti dalle normative vigenti.
La sentenza evidenzia che l’assenza di una procedura competitiva ha violato i principi di concorrenza e proporzionalità, aggravati dal fatto che JE aveva già presentato una manifestazione di interesse, dimostrando l’esistenza di alternative valide. Il TAR ha respinto inoltre l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e dalla RAI, che avevano messo in dubbio la capacità tecnico-economica di JE di gestire un evento complesso come il Festival.
La difesa della RAI
La RAI ha sostenuto di essere l’unica azienda in grado di garantire il format tradizionale del Festival, ma il TAR ha ribadito che tale unicità non può giustificare l’elusione di una procedura pubblica, soprattutto in presenza di operatori interessati.
E così l’emittente nazionale ha risposto alla sentenza: «I Giudici amministrativi hanno confermato l’efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l’edizione 2025 (presentata da Carlo Conti, ndr, nella foto), nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l’organizzazione del Festival», si legge nella nota ufficiale.
«Il Tar Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio ‘’Festival della Canzone Italiana’’, nonché’ alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell’organizzazione del Festival stesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi».
Le conseguenze della decisione
La sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di garantire trasparenza e parità di trattamento nella gestione di eventi di rilievo pubblico. Pur riconoscendo la validità dell’edizione già in programma, il TAR ha sottolineato l’obbligo per il Comune di adeguarsi ai principi di legge nelle future edizioni.
Questa decisione apre un dibattito sul futuro della gestione del Festival, che potrebbe essere rimodulata per includere una maggiore partecipazione del mercato, garantendo opportunità competitive e condizioni più vantaggiose per l’ente pubblico.