Una recentissima Sentenza del TAR di Catania fornisce importantissimi chiarimenti sull’avvalimento tecnico-operativo nella gare d’appalto.
Nel mondo degli Appalti è l’art. 89 del codice dei contratti pubblici a disciplinare l’istituto dell’avvalimento nelle procedure di gara, mediante il quale l’operatore economico privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale può utilizzare le capacità di altri soggetti al fine di partecipare alle procedure in questione.
Adesso una recente Sentenza del TAR fa luce sull’applicazione di questa tipologia contrattuale.
La Sentenza del TAR sull’avvalimento tecnico-operativo
Il Tar di Catania ha pertanto ribadito i contenuti del contratto di avvalimento tecnico-operativo, nel quale occorre definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione, affinché l’istituto non si risolva in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione.
Secondo il TAR nel caso specifico, in base agli impegni assunti in via contrattuale dall’ausiliaria deve ritenersi che:
- per quanto attiene all’avvalimento di garanzia, il contratto stipulato può ritenersi idoneo ad assolvere al suo ruolo, atteso che può leggersi nell’impegno dichiarato l’obbligo di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria capacità finanziaria o reddituale, e non era quindi necessario che l’impresa ausiliaria menzionasse gli indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale;
- diversamente, con riferimento all’avvalimento tecnico operativo non può affermarsi che l’impegno assunto soddisfi i requisiti di certezza e determinatezza. Infatti, l’impresa ausiliaria si è limitata a menzionare genericamente un addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite, senza peraltro assumere un inequivocabile impegno in tal senso, che potesse garantire alla stazione appaltante un impegno contrattuale certo e vincolante ai fini della corretta esecuzione del servizio.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it