Tabella Unica Nazionale assicurazioniIl Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Tabella Unica Nazionale per le assicurazioni: ecco di cosa si tratta.


Il 16 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche lo schema di DPR recante la “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti”.

La tabella disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di lesioni di non lieve entità (le cosiddette macro-lesioni), sia per la componente biologica che quella morale.

Vediamo nel dettaglio.

Tabella Unica Nazionale assicurazioni: di cosa si tratta

Come spiegato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso:

“la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, attesa da ben 18 anni, è finalmente una realtà: garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. Un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative”.

Il provvedimento rientra in un ampio percorso di riforma strutturale del sistema assicurativo e nasce per garantire un pieno ed equo risarcimento del danno alle vittime di sinistri.
In questo modo, viene garantito il diritto dei consumatori ad accedere ad un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Tabella Unica Nazionale assicurazioni: come funziona

Con la Tabella Unica Nazionale si stabilisce un valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità (danno biologico), compreso tra 10 e 100 punti. Inoltre, è integrata da altre tre tabelle che riguardano il risarcimento del danno morale.

La tabella sarà applicata su tutto il territorio nazionale, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. In questo modo, si limiteranno le disparità geografiche.

La tabella è stata elaborata tenendo conto di tre aspetti che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento:

  • Danno biologico permanente, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia in base all’età del soggetto leso;
  • Danno morale, ovvero la sofferenza psicologica interiore;
  • Danno biologico temporaneo, ovvero inabilità temporanea.

Sarà stabilita una diretta proporzionalità col grado d’invalidità e una proporzionalità inversa con l’età del danneggiato.

Una delle novità principali è l’introduzione del moltiplicatore del danno morale, inteso come sofferenza e turbamento dell’animo. L’uso del moltiplicatore è ammesso solo a seguito di prove e allegati rigorosi.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it