svolgimento-festa-area-pubblica-scia-autorizzazioniIn una recente risposta all’interrogativo di un Comune, il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sull’eventuale necessità di SCIA o altre autorizzazioni per lo svolgimento di una festa o sagra su area pubblica.


Questo Comune ha ricevuto da parte di un’associazione locale, la richiesta per lo svolgimento, su area pubblica di una festa delle castagne con somministrazione e vendita delle stesse. La manifestazione necessita della SCIA o di eventuali ulteriori autorizzazioni?

a cura di Andrea Bufarale

Svolgimento di una festa su area pubblica: servono SCIA o altre autorizzazioni?

Al fine di rispondere al quesito proposto, dobbiamo innanzitutto evidenziare come, in linea generale, anche gli Enti No Profit possono realizzare eventi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della prescritta normativa.

In tali casi, trattandosi di somministrazione temporanea legata alla realizzazione di un evento si deroga alla destinazione d’uso, alla sorvegliabilità, ai requisiti professionali e alla professionalità in quanto rappresenta un quid pluris che accompagna qualcosa che la contiene, ovvero l’evento/manifestazione.

In coerenza con quanto appena accennato, la somministrazione può durare quanto dura l’evento, in quanto connessa.

Ciò premesso, nello specifico gli adempimenti richiesti sono di presentare una SCIA per comunicare l’inizio attività di pubblici trattenimenti e di notificare alla Azienda Sanitaria Locale un’attività in campo alimentare (c.d. NIAS – Notifica di Inizio Attività Sanitaria).

In caso di attività che preveda anche un’occupazione di suolo pubblico è poi necessaria la relativa concessione da parte del Comune.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari, infatti non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 (a seguito delle disposizioni di cui al il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012, in vigore dal 10/02/2012, prevede all’art. 41 che: “L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59).

Per ciò che concerne la specifica normativa sul commercio, inoltre, va verificata eventuale normazione in ambito regionale data la materia assegnata alla competenza legislativa delle stesse.

Diverse regioni, infatti, hanno recepito all’interno delle proprie leggi specifiche quanto sopra descritto ovvero che “lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetto a SCIA” demandando ai comuni l’emanazione di apposita regolamentazione in materia.

 

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]