superbonus-110-proroga-2024-cantieriUn emendamento mira alla proroga del Superbonus al 110% anche per il 2024, ma che non coinvolgerebbe tutti i cantieri aperti: scopriamo quali potrebbero essere le novità in materia.


Nonostante le intenzioni del Governo e l’assenza di riferimenti nel Decreto Legge n. 104/2023 (noto come Decreto Asset) e nella bozza di Legge di Bilancio 2024, la proroga delle tempistiche per l’utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%, di cui all’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio), non sembra essere definitivamente esclusa.

Attualmente, la Commissione Bilancio del Senato sta lavorando sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 145/2023, chiamato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” o comunemente noto come Decreto Anticipi.

E in base alle tempistiche, all’interno di questo testo, potrebbero arrivare risposte anche in materia di bonus edilizi: la scadenza del Decreto Legge è fissata per il 17 dicembre 2023, e la discussione del testo è prevista nella settimana del 28 novembre.

Per allora ci saranno maggiori certezze: ma intanto cosa bolle in pentola?

Superbonus 110%: proroga al 2024 in arrivo, ma non per tutti i cantieri

La scadenza attuale per usufruire delle detrazioni fiscali del 110% è il 31 dicembre 2023, ma si sta valutando l’opzione di concedere un’estensione di ulteriori 6 mesi (fino al 30 giugno 2024).

Tuttavia non si tratta di una proroga generalizzata, ma solo per i cantieri che abbiano completato almeno il 60% dei lavori entro la fine dell’anno.

A presentare l’emendamento al Dl anticipi è stato il partito Forza Italia, con la firma dei senatori Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Claudio Lotito.

La copertura della misura arriverebbe dalla web tax, che a questo punto subirebbe un rialzo dal 3 al 15%.

Una proposta che, tra l’altro, ha sulla carta l’appoggio di tutta l’opposizione (M5S in prima linea) che ha posto il tema e messo a punto proposte sulla stessa linea.

Tuttavia la linea del Ministro Giancarlo Giorgetti è votata alla prudenza. Del resto da settimane e ancor più in queste ore il ministro Giorgetti continua a ripetere alle forze della maggioranza la sua preoccupazione per il quadro dei conti pubblici soprattutto guardando agli effetti dei tassi sugli interessi sul debito e sulle emissioni che dovranno essere fatte nel corso del prossimo anno in condizioni non favorevoli. Per altro sono in vista due date segnate in rosso sul calendario: quella del 17 novembre, quando è atteso il giudizio più temuto sul rating, quello di Moody’s, e il 21 novembre quando ad esprimersi sulla manovra italiana sarà l’Europa.

Il testo completo dell’emendamento presentato

Art. 8-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l’esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L’emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it