Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di beneficiare del superbonus 110% per immobili abusivi dal punto di vista edilizio.
L’occasione per il chiarimento è arrivata durante una risposta a un’interrogazione parlamentare alla Camera il 15 settembre 2021.
La risposta del MEF (sottosegretario Alessandra Sartore), all’interrogazione di Gian Mario Fragomeli (Pd) e Gianluca Benamati (Pd) è molto importante perché chiarisce alcune criticità della materia e, soprattutto, si concentra sulla questione del Superbonus e sull’eventuale preclusione agli immobili abusivi.
Scopriamone di più in dettaglio.
Superbonus 110%: attivabile anche per gli immobili abusivi?
Esiste dunque la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che l’Agenzia delle entrate revochi il credito d’imposta, per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario e insanabile da un punto di vista urbanistico?
Nello specifico la risposta contenuta nel documento dell’interrogazione è la seguente:
“Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206–bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).
A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13–ter dell’articolo 119 del citato decreto–legge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9–bis, comma 1–bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.”
Il testo completo del documento
A questo link potete consultare il testo completo del documento di interrogazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it