Il Superbonus 110% sta facendo discutere parecchio l’opinione pubblica ed è uno degli argomenti più in voga al momento. Per questo tracciamo una guida completa su questa agevolazione.


Le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) sono state introdotte dal DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni utili relative a questa nuova e importante agevolazione.

Superbonus 110%: di cosa si tratta?

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In estrema sintesi l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Le nuove misure completano il quadro delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compresi quelli

  • per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sisma bonus)
  • e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Chi ne ha diritto?

La platea, come stabilito dal recente Decreto Rilancio, è molto ampia. Tra i soggetti beneficiari, infatti, troviamo:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • e infine, solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata, anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori.

A questo link potete leggere una panoramica sul diritto alla ricevuta dei documenti presentati alla pubblica amministrazione.

Superbonus 110%: tipologie di intervento superbonus-110-interventi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Esistono due tipologie di interventi:

  • quelli primari, definiti “trainanti”,
  • e quelli conseguenti a questi, definiti “trainati”.

Gli interventi “trainanti”

Infatti, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici;
  • interventi antisismici indicati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Limiti di spesa per interventi “trainanti”

Sono previsti limiti di spesa, tuttavia, per questa tipologia di interventi.

Queste sono le soglie di spesa su cui calcolare la detrazione:

  • 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”;
  • 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità
  • 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità. Per l’intervento sugli impianti termici il plafond di spesa è di 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”;
  • 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
  • e infine 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.

Gli interventi “trainati”

In aggiunta il Superbonus 110% spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi di:

  • efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

Attenzione: In questo caso la detrazione è valida a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati.

Inoltre spetta anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a),b), c) e d),del 412/1993
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Attenzione: In questo caso la detrazione spetta solo a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.

Interventi esclusi

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali:

  • A1 (abitazioni signorili)
  • A8 (ville)
  • e A9 (castelli).

requisiti-agevolazioneQuali sono i requisiti per poter beneficiare del Superbonus 110%?

In sintesi bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza

  • dell’intero edificio (se si tratta di una casa monofamiliare o un condominio)
  • o della singola unità immobiliare su cui si interviene, se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ricostruzione post sisma e Superbonus 110%: guida dell’Agenzia delle Entrate.

Come fare richiesta per il Superbonus 110%?

Per poter ottenere la detrazione è necessario richiedere un visto di conformità.

Questo si riferisce ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato:

  • dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)
  • e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Asseverazione

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

ATTENZIONE: La perizia tecnica (o relazione tecnica) asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero.

Il tecnico si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato. E, di conseguenza, risponde anche penalmente degli eventuali falsi ideologici o materiali in essa presenti.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. (Maggiori informazioni in questo approfondimento).

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

L’elenco dei documenti che si devono necessariamente possedere superbonus-110-documenti

Riportiamo qui di seguito l’elenco completo dei documenti che devono sussistere per la validità della richiesta di Superbonus 110%.

  • Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
  • Ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
  • Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (in caso di interventi su parti comuni degli edifici);
  • Infine dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (qualora i lavori fossero effettuati dal detentore dell’immobile).

Infine una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico si deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.

Il Sito dedicato

Disponibile on line anche il sito dedicato al Superbonus 110%, fortemente voluto dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro, dove, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Maggiori informazioni a questo link.

I decreti del MISE

Ricordiamo che i recenti decreti attuativi del MISE hanno stabilito le regole approfondite sulla misura.

  • il decreto Requisiti tecnici (in attesa di pubblicazione) è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
  • invece il Decreto Asseverazioni (disponibile a questo link), definisce le modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

La guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%

Tra i tanti documenti utili (come le schede elaborate dall’ALI – Associazione Autonomie Locali Italiane) troviamo senz’altro la Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

A questo link potete consultare l’approfondimento e il testo completo della guida.

Per una guida completa al Bonus Facciate potete consultare questo nostro approfondimento.

Piattaforma per la cessione dei crediti: la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Prevista la proroga triennale?

Infine buone notizie (se confermate) per chi vuole arrivare ad un miglioramento energetico della casa tramite il superbonus del 110%.

L’annuncio arriva direttamente dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, che ha annunciato una possibile proroga per tutto l’orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

 

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto