superamento-limiti-scarico-acque-reflue-cassazione-sindacoUna recente sentenza della Corte di Cassazione ha assolto infatti un Sindaco che era stato accusato di aver superato i limiti consentiti nello scarico di acque reflue urbane: ecco la motivazione.


In particolare, il sindaco era stato condannato in seguito allo scarico di liquami provenienti dalla rete fognaria urbana, che risultavano contenere elevati carichi batterici e superare i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 152/2006 per SST (Solidi Sospesi Totali), COD (Domanda Chimica di Ossigeno), BOD5 (Domanda Biochimica di Ossigeno), azoto ammoniacale ed escherichia coli. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale.

Il sindaco aveva così presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di essere estraneo ai fatti e accusando la Corte di errata applicazione delle norme sulla divisione delle competenze e delle responsabilità penali dei sindaci, oltre al travisamento delle prove.

La difesa del sindaco si basava sulla nomina di un professionista, regolarmente retribuito, responsabile della gestione dell’impianto dal 2009. Inoltre, il Comune aveva richiesto finanziamenti per i necessari interventi sull’impianto, che erano stati eseguiti con risorse proprie. La difesa contestava l’attribuzione della responsabilità omissiva e invocava la divisione dei poteri e delle competenze tra l’organo politico e gli uffici amministrativi.

Superamento limiti nello scarico di acque reflue, Cassazione assolve il Sindaco

La sentenza della Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione, sottolineando che il superamento dei limiti tabellari costituisce reato solo se riguarda le sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Nel caso specifico, le sostanze oggetto di accertamento nel torrente – SST, COD, BOD5, azoto ammoniacale ed escherichia coli – non rientrano nella indicata dalla normativa. In altre parole, il legislatore richiede che le acque reflue industriali scaricate contengano specifiche sostanze pericolose per configurare il reato.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha concluso che il fatto contestato, cioè lo scarico delle acque reflue contenenti tali sostanze, non può essere considerato un reato ai sensi della legge in questione.

Il sindaco è stato pertanto assolto: la decisione riflette la modifica normativa intervenuta con la legge 36/2010, che ha ridimensionato l’ambito dei reati relativi allo scarico di acque reflue.

La legge in buona sostanza ha ridotto l’applicazione delle sanzioni penali, rendendo molte violazioni meri illeciti amministrativi e ha diminuito il numero di situazioni in cui il superamento dei limiti consentiti costituisce un reato. Infine ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione delle violazioni, consentendo alle autorità di adottare sanzioni più proporzionate e adeguare le misure alle singole situazioni.

Il testo della Sentenza della Cassazione

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it