Valida, inoltre, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto in primo grado, se nel frattempo la parte non ha provveduto e revocare tale indirizzo.

Il parametro di riferimento per la corretta determinazione del valore della partecipazione quale base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione è dato dal valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria può eventualmente attualizzare le poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. Detto criterio non può essere derogato per effetto della mancata rettifica della dichiarazione di successione sostitutiva presentata dagli eredi dopo la notifica dell’avviso di liquidazione.
Questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza 1972 del 4 febbraio 2015.

La pronuncia si segnala anche per l’ulteriore puntualizzazione sulla ritualità della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto in primo grado dal contribuente.

La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione, da parte degli eredi, dell’avviso di liquidazione con cui l’ufficio aveva liquidato la maggiore imposta su un valore imponibile, riferito alle partecipazioni in due società, riportato nella dichiarazione di successione integrativa.
Gli stessi eredi, a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, presentavano, oltre i termini, una terza dichiarazione correttiva di quella originaria, rettificando in diminuzione il valore dichiarato delle partecipazioni.
La Commissione tributaria provinciale si pronunciava in senso favorevole ai ricorrenti con sentenza successivamente impugnata in appello dall’ufficio.

Il giudice di appello rigettava il ricorso, confermando la sentenza di prime cure.
In particolare, ad avviso del Collegio di secondo grado, il valore delle partecipazioni di cui all’ultima dichiarazione di successione doveva considerarsi definitivo, non avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto a rettificarlo; “vi era stata, cioè, acquiescenza sulla dichiarazione detta, incompatibile con l’appello”. In ogni caso, concludevano i giudici, “la valutazione delle partecipazioni, così come esposta nella dichiarazione correttiva, dovevasi considerare convincente, atteso che il valore delle partecipazioni medesime era risultato azzerato già nell’anno 1994 in ragione di vicissitudini concernenti le società ulteriormente partecipate(…); per modo che l’intero sistema di partecipazioni aveva in verità determinato solo perdite, con conseguente riduzione delle azioni e delle quote a valore simbolico”.

Contro quest’ultima pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione degli articoli 31, 33 e 34 del Dlgs 346/1990 e dei principi in materia di emendabilità della dichiarazione, nonché per violazione dell’articolo 16, comma 1, lettera b), stesso decreto, anche in relazione agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
In particolare, l’ufficio eccepiva che la mancata rettifica della dichiarazione sostitutiva non comportava la definitività dei valori in essa indicati, in quanto la modifica della dichiarazione di successione dopo la notifica dell’avviso di liquidazione pone a carico del contribuente l’onere di provare la correttezza delle modifiche prospettate, senza alcun onere aggiuntivo in capo all’amministrazione.
Peraltro, la ricorrente lamentava che la Ctr aveva erroneamente determinato il valore delle azioni prescindendo dal bilancio e dall’inventario delle società.
Gli eredi resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.

La pronuncia della Cassazione
I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dell’Agenzia, rigettando l’eccezione pregiudiziale proposta dagli eredi sulla inammissibilità del ricorso perché notificato presso il domicilio eletto in primo grado.
A tal proposito, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’articolo 330, comma 1, cpc, nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza o dall’elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza, il ricorso può essere notificato sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio. Infatti, “L’elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione (v. Cass. n. 15523- 09; n. 7214-02)”. Ciò in considerazione del fatto che, come previsto dall’articolo 62 del Dlgs 546/1992, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile e, quindi, con riguardo al luogo della notificazione per l’ipotesi detta, la disciplina stabilita dall’articolo 330 cpc.

Peraltro, la Corte suprema, con riferimento alla emendabilità della dichiarazione di successione, ha chiarito i diversi effetti che produce la rettifica a seconda che essa abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione o successivamente: “nel primo caso l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri di rettifica in ordine ai valori emendati e con onere della prova a sua carico. Nella seconda ipotesi, invece, pur non potendosi considerare precluso l’esercizio della facoltà di ulteriore correzione, incombe al contribuente l’onere dimostrativo della correttezza della rettifica proposta (…), senza incidenza di oneri aggiuntivi in capo all’ufficio”.
Sulla base di dette argomentazioni, la Corte ha ritenuto giuridicamente erronea la sentenza della Ctr nella parte in cui aveva affermato che il valore della base imponibile indicato nell’ultima dichiarazione correttiva doveva considerarsi definitivo in ragione dell’omessa rettifica da parte dell’ufficio.

Da ultimo, in merito alla determinazione della base imponibile relativa alle partecipazioni, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in base all’articolo 16, comma 1, lettera b), del Dlgs 346/1990, rileva il valore pro-quota, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. In mancanza di bilancio o inventario, occorre considerare il valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività.
Pertanto, quando sussiste un bilancio approvato, è il valore del patrimonio netto risultante da quest’ultimo che deve costituire il parametro di riferimento per la determinazione dell’imposta, salvo il correttivo sopra accennato, “poiché, in coerenza con l’indirizzo legislativo teso a uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società, e a trarre i primi dai secondi (salvo ovviamente il potere dell’ufficio finanziario di contestarli, provando la non corrispondenza alla realtà del dato contabile), il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante per la parte e per l’amministrazione finanziaria, cui è preclusa un’autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all’eventuale attualizzazione delle poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell’ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio (v. Cass. n. 4535-09; conf., ex multis, Cass. n. 5514-09 e n. 12422-07)”.

Nel caso di specie, invece, i giudici di secondo grado, pur avendo affermato l’esistenza dei bilanci delle società, non avevano fatto alcun riferimento ai relativi dati, ma avevano tenuto conto di perdite riferite ad altre società a loro volta partecipate dalle prime e non evidenziate nelle scritture contabili ufficiali.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Annalisa Loparco

 

 

 

 

 

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