Ho subaffittato per mia figlia, studentessa presso la Sapienza, una stanza in un appartamento. Il contratto di locazione è registrato a nome di uno dei coinquilini. Posso detrarre il canone di affitto?
Lucrezia E.
La detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede non è fruibile per i contratti di sublocazione (paragrafo 4 della circolare 21/E del 2010). Il beneficio, infatti, spetta, a determinate condizioni, per i canoni versati in relazione a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, a contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir). La sublocazione non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati dalla normativa.