Arriva una nuova sentenza che conferma l’incompatibilità con il diritto europeo dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in tema di subappalto.
Subappalto, nuova Sentenza dell’Unione Europea contro il nostro Codice Appalti. La Corte UE, con la sentenza 27 novembre 2019, C-402/18, è intervenuta, dopo la Sentenza di Settembre, in merito alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti, con in maniera particolare in riferimento all’istituto del subappalto.
Nello specifico la Sentenza si riferisce all’art.105 comma 14 del nostro nuovo Codice Appalti:
“L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. Con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
[…] corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
[…] è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
Subappalto, nuova Sentenza dall’Unione Europea
La controversia oggetto del procedimento principale verte sulla legittimità dell’offerta prescelta dall’amministrazione aggiudicatrice. In particolare nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale.
Come risulta dall’ordinanza di rinvio, con il prezzo proposto in tale offerta – prezzo che ha consentito a quest’ultima di essere prescelta – sono stati superati i limiti del 30% e del 20%. Previsti dalla normativa nazionale in esame nel procedimento principale e la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è oggetto della questione posta dal giudice del rinvio.
Secondo la Corte di Giustizia UE non ci sono dubbi. La direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale. Che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
Insomma, secondo la Corte di Giustizia, il subappalto non può essere limitato (sia nell’entità delle prestazioni sia nel loro valore economico) da limiti percentuali predefiniti.