subappalto-primo-parere-italia-sentenza-ueA pronunciarsi per primo sul suolo italiano è il Tar di Lecce, con la Sentenza del 5 dicembre 2019, n. 1938. Scopriamo quali sono le novità.


Sul subappalto ecco il primo parere in Italia dopo la Sentenza UE. La Corte UE, con la sentenza 27 novembre 2019, C-402/18, è intervenuta, dopo la Sentenza di Settembre, in merito alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti, con riferimento all’istituto del subappalto.

Adesso, a seguito di questa pronuncia comunitaria, arriva la prima Sentenza sul suolo italiano.

Ad esprimere il parere in merito è stato il Tar di Lecce, con la Sentenza del 5 dicembre 2019, n. 1938.

Nel caso specifico una società ausiliaria Slilab è stata censurata dalla ricorrente per la dedotta non applicabilità del limite del 30% di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al subappalto.

Subappalto, primo parere in Italia dopo la Sentenza UE

Il comma 2 dell’art. 105 del Codice appalti prescrive che  l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tuttavia, nelle more del giudizio che occupa, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-63:18 del 26 settembre 2019, ha affermato che

“la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.

In applicazione dei principi dettati dalla CGUE, che non può dunque più ritenersi applicabile “a priori” il limite del 30% al subappalto, ma che debba comunque essere valutato in concreto se il ricorso al subappalto abbia effettivamente violato i principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità.

Nel caso all’esame del Collegio, la società ausiliaria della ricorrente avrebbe dovuto subappaltare più del 90% delle prestazioni oggetto dell’appalto, possedendo l’accreditamento richiesto solamente per 5 dei 52 parametri.

Non è stata fornita alcuna precisa indicazione in sede di offerta circa i laboratori che avrebbero dovuto operare in subappalto, la loro affidabilità, i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e l’ausiliaria e la prestazione di impegno dei medesimi ad eseguire le prove di analisi, violando così i predetti principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità e rendendo del tutto incerta la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto”.

A questo link il testo completo della Sentenza.