Subappalto o Subaffidamento? Criteri distintivi nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) anche alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo (D.Lgs. 209/2024).
La distinzione tra subappalto e subaffidamento è un tema centrale nell’ambito degli appalti pubblici, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 36/2023 e il correttivo D.Lgs. 209/2024. Comprendere quando sia sufficiente il subaffidamento o quando sia obbligatorio il ricorso al subappalto è fondamentale per la corretta gestione contrattuale e per evitare irregolarità.
Subappalto o Subaffidamento: le differenze fondamentali
Subappalto
Il subappalto si configura quando un’impresa affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni previste dal contratto principale, purché queste rientrino nell’oggetto dell’appalto e siano soggette a qualificazione.
Caratteristiche principali:
- Richiede autorizzazione della stazione appaltante.
- Il subappaltatore deve rispettare le stesse condizioni contrattuali ed economiche dell’appaltatore.
- Deve garantire parità di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
- È necessario indicare in gara la quota di lavori che si intende subappaltare.
- Le prestazioni affidate richiedono qualificazione SOA, se prevista.
Con il D.Lgs. 36/2023, articolo 119, sono stati mantenuti i limiti percentuali sul subappalto, stabilendo che costituisce subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Subaffidamento
Il subaffidamento riguarda, invece, prestazioni accessorie o strumentali che non rientrano nell’oggetto principale dell’appalto e che non necessitano di qualificazione.
Caratteristiche principali:
- Non è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante.
- Si applica a forniture, noleggi e servizi ausiliari (es. fornitura di materiali, trasporto, noleggio di attrezzature).
- Non è soggetto ai vincoli previsti per il subappalto (parità salariale, tracciabilità dei pagamenti, ecc.), se non diversamente disposto dal contratto.
Quando è sufficiente il subaffidamento e quando è necessario il subappalto?
Per determinare la corretta classificazione tra subappalto e subaffidamento, è importante considerare i seguenti criteri, in particolare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 119 ovvero quando si verificano contemporaneamente due condizioni:
- Requisito Quantitativo (a)
- Il valore della prestazione supera il 2% dell’importo delle prestazioni affidate oppure
- L’importo è superiore a 100.000 euro
- Requisito Qualitativo (b)
- L’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo della prestazione affidata
Regola di classificazione
L’affidamento di una prestazione è considerato subappalto se entrambi i requisiti (a + b) sono soddisfatti.
Se invece almeno uno dei due requisiti non è soddisfatto (solo a, solo b o nessuno dei due), allora non si tratta di subappalto, ma di subaffidamento, che è soggetto a regole meno stringenti.
Applicazione pratica per gli appalti PNRR
Negli appalti PNRR, la distinzione è fondamentale perché:
- Il subappalto richiede autorizzazione preventiva della stazione appaltante e il rispetto di obblighi stringenti (art. 105 ex D.Lgs. 50/2016 e art. 119 D.Lgs. 36/2023), tra cui l’indicazione in gara delle quote subappaltabili e la parità di trattamento economico per i lavoratori.
- Il subaffidamento, invece, non richiede autorizzazione, purché non superi i limiti sopra descritti.
Questa logica è particolarmente rilevante per forniture con posa in opera e noli a caldo, dove l’incidenza della manodopera può determinare il passaggio da un regime di subaffidamento a uno di subappalto.
La regola pratica da seguire è la seguente:
- Se sia il criterio quantitativo (a) che quello qualitativo (b) sono soddisfatti, si è in presenza di subappalto.
- Se manca uno dei due criteri, non si tratta di subappalto ma di subaffidamento.
Esempi pratici
Se un contratto di fornitura con posa in opera prevede un valore di 120.000 euro e il costo della manodopera incide per il 30%, non siamo in presenza di un subappalto, poiché non è soddisfatto il requisito qualitativo (b).
Viceversa, se una prestazione ha un valore di 50.000 euro ma il costo della manodopera incide per il 60%, non sarà considerato subappalto, poiché non è soddisfatto il requisito quantitativo (a).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 36/2023: articoli 119 (subappalto) e 120 (prestazioni accessorie e affidamenti a terzi).
- D.Lgs. 50/2016: articoli 105 (subappalto) e 110 (contratti di affidamento a terzi e forniture accessorie).
Implicazioni pratiche
Le imprese devono prestare particolare attenzione a queste distinzioni. Una classificazione errata può portare a sanzioni o alla revoca dell’appalto.
Conclusioni
Il nuovo Codice ha reso più chiari i confini tra subappalto e subaffidamento, mantenendo le soglie percentuali e monetarie, ma rafforzando il criterio della qualificazione e della tipologia di attività. È consigliabile implementare procedure interne di controllo e formazione per il personale per gestire adeguatamente queste pratiche.
Buongiorno, sarebbe possibile avere maggiori dettagli sulle norme che avrebbero abrogato i limiti del 2% o 100.000€ ed il vincolo del 50% della manodopera, per quanto riguarda i subaffidamenti? Leggendo il testo del D.Lgs. 36/2023 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, sia le predette soglie percentuali fisse che i citati specifici limiti monetari, parrebbero figurare ancora senza alcuna modifica e/o abrogazione. Cordiali saluti. Filippo STIVANI