subappaltoIl Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 18.11.2016 n. 4798, si è prounciato sulle differenze tra subappalto necessario (o qualificatorio) e subappalto facoltativo e sulle conseguenze in ordine alle dichiarazioni.

 

Nelle gare pubbliche la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

 

Il giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio espresso dalla Commissione può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa procedere autonomamente alla verifica delle offerte, sovrapponendo la propria idea al giudizio non erroneo né illogico dell’organo amministrativo, al quale la legge attribuisce la tutela dell’apprezzamento dell’interesse pubblico nel caso concreto (Consiglio di Stato, sez. III, 09/07/2014, n. 3492).

 

Non ricorrono nella specie palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, ovvero evidenti contraddizioni logiche: i punteggi attribuiti ai vari elementi (d.2 assistenza tecnica; c.1. “ organigramma e qualifica del personale”; a.3 “procedure per garantire la qualità e sicurezza del servizio”; a.4. “ progetto operativo in caso di subentro all’attuale fornitore”; f).f.1: “Migliorie apportate al contratto”) esprimono valutazioni che, per quanto opinabili – come tutti gli apprezzamenti tecnico discrezionali – non sono prive di logicità e di fondamento.
In allegato il testo completo della Sentenza.