subappaltiConcorrente indicato nella terna di subappaltatori di altri concorrenti: quando si verifica l’ammissione o l’esclusione dalla gara d’Appalto?


Chiarimenti in merito sono arrivati dal TAR Torino, con la Sentenza del 08.03.2017 n. 328. La direttiva 2014/24/Ue ha parzialmente mutato prospettiva in tema di subappalti; la più recente direttiva ha infatti introdotto la facoltà (utilizzata dal legislatore nazionale) per gli Stati membri di imporre ai concorrenti di dichiarare immediatamente i soggetti ai quali, nel prosieguo della gara, intendono subappaltare determinate lavorazioni.

 

Il subappalto è oggetto di particolare attenzione nella più recente normativa, poiché ritenuto fase dell’esecuzione dei lavori pubblici particolarmente sensibile rispetto a potenziali attività illegali; si legge nel considerando 105 della direttiva 2014/24/UE che è “necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto”.

 

Resta non conforme al principio di proporzionalità desumerne l’automatica esclusione di un concorrente che risulti anche indicato da altri quale subappaltatore, tanto più che l’indicazione del subappaltatore (a differenza di quanto avviene per l’ausiliario e per il raggruppamento temporaneo di imprese) non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e concorrente che lo indica. L’indicazione di un soggetto come subappaltatore non implica infatti necessariamente il suo formale coinvolgimento.

 

La presenza del medesimo soggetto nell’ambito di più offerte può costituire mero sintomo di collegamento tra le offerte e di dubbia trasparenza delle stesse (tanto più che, secondo la difesa della stazione appaltante, in questo caso si tratterebbe di subappalto necessario; la circostanza non è tuttavia menzionata nei provvedimenti impugnati) ma, quale mero indizio, non può che essere verificato, insieme ad altri eventuali indizi ed alla luce delle offerte formulate, nel contraddittorio delle parti.