studi_di_settore_d0Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’annuale documento di prassi con cui fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per l’anno d’imposta oggetto della prossima dichiarazione dei redditi. La circolare n. 24/E del 30 maggio 2016 illustra le novità collegate ai decreti che hanno portato alla revisione di 70 studi (l’evoluzione ne ha interessati 12 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 26 al settore dei servizi, 20 del commercio e 2 relativi ad attività professionali), all’introduzione di nuovi indicatori di territorialità e all’aggiornamento di alcuni già in vigore nonché all’approvazione della “revisione congiunturale speciale”, che ha messo in campo interventi correttivi per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica. In vista della revisione cui – per il periodo d’imposta 2016 – saranno sottoposti 67 studi di settore, la circolare fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dei 204 studi e dei parametri applicabili per il periodo d’imposta 2015. Inoltre, per i contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014), vengono fornite indicazioni sulla compilazione dei dati relativi all’attività svolta.

 

Aggiornamento delle analisi della territorialità

 

Il 22 dicembre 2015 sono stati approvati, con apposito decreto, cinque nuovi modelli territoriali, applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali di pari data, laddove previsto dalle Note tecniche e metodologiche degli studi stessi. La territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali è stata definita per tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico; in particolare, l’indicatore “Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali” è stato determinato a livello comunale partendo dalle informazioni contenute nei quadri F e B del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività di impresa, con riferimento al periodo d’imposta 2013.

 

L’indicatore “Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef” è stato definito per tener conto dell’influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi, ed è fondato sui dati, riferiti ai periodi d’imposta 2011 e 2012, resi disponibili, su scala comunale, dal dipartimento delle Finanze. L’indicatore è stato calcolato anche a livello provinciale, regionale e di macro area territoriale (individuate secondo la classificazione Istat in Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

 

Per tener conto dell’influenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, è stata approvata anche la territorialità del “Livello delle retribuzioni”; per il calcolo dell’indicatore, determinato a livello provinciale, sono stati presi in considerazione, per le sole attività di impresa, i modelli di comunicazione dei dati rilevanti afferenti a 176 studi di settore (periodo d’imposta 2013). L’indicatore del “Livello delle retribuzioni” è stato determinato, per ogni attività d’impresa, come correlazione tra le spese per lavoro dipendente e il numero dei dipendenti, calcolato come numero di giornate retribuite; per ogni provincia, è stato quindi calcolato il valore mediano del “Livello delle retribuzioni”, differenziato per gruppo di settore e per classe di ampiezza demografica del comune di appartenenza sulla base del censimento Istat 2011. Successivamente, la distribuzione del “Livello delle retribuzioni” a livello provinciale è stata standardizzata all’interno di ciascuno dei gruppi di settore individuati in sede di elaborazione della territorialità.

 

La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale, ed è stata elaborata prendendo in considerazione dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) riferiti all’anno 2013 e contenenti, per ogni comune, il valore minimo e il valore massimo di mercato degli immobili. Lo studio territoriale ha individuato, per ogni comune, il prezzo di riferimento delle quotazioni di ogni tipologia di immobile; successivamente, sono stati individuati anche gli indicatori a livello provinciale, regionale e di area territoriale.

 

Anche l’ultimo studio territoriale approvato nel dicembre scorso si fonda su dati 2013 provenienti dall’Omi. La “Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili” ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale, e ha permesso di individuare, per ogni comune, il canone di riferimento delle locazioni di ogni tipologia di immobile. Attraverso ponderazioni dell’indicatore a livello comunale sulla base del numero di abitanti, sono stati inoltre ottenuti gli indicatori a livello provinciale, regionale e di area territoriale.

 

In sede di approvazione, la classificazione dei comuni, delle province e delle regioni, era riferita al 31 dicembre 2014, ma è stata poi aggiornata al 31 dicembre 2015 con il Dm 17 marzo 2016, eccezion fatta per la Territorialità del livello delle retribuzioni, in quanto la classificazione delle province non ha subito modifiche lo scorso anno. Con il decreto di marzo, tutte le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell’ambito degli studi di settore sono comunque state integrate, a partire dal periodo d’imposta 2015, a seguito dell’istituzione di nuovi comuni. Inoltre, le analisi territoriali a livello comunale sono state modificate per il comune di “Gordona” (provincia di Sondrio) a seguito dell’aggregazione del comune di “Menarola”. Infine, sono state infine aggiornate le analisi territoriali relative agli studi di settore WM05U, WG44U e WG72A.

 

Indicatori di coerenza previsti dal Dm 24 marzo 2014

 

Con il decreto Mef 24 marzo 2014 sono stati approvati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, alcuni indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Tali indicatori, richiamati nella circolare, non hanno subito modifiche e, pertanto, conservano la loro efficacia anche per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2015; inoltre, non essendo state introdotte modifiche in ordine alle modalità applicative degli studi approvati per il 2013, come già previsto dal decreto del marzo 2014, l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” continua a non fornire esiti di coerenza e, pertanto, per gli studi di settore approvati nel dicembre 2013, Gerico 2016 non fornirà l’esito di coerenza relativo all’indicatore.

 

Elaborazione degli studi di settore su “base regionale o comunale”

 

Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, ai fini dell’elaborazione degli studi di settore su “base regionale o comunale” prevista dall’articolo 83, commi 19 e 20, del Dl 112/2008, è stata utilizzata la metodologia relativa ai modelli lineari misti (Lmm), che costituiscono un’estensione della regressione lineare multipla (Lm), per determinare la funzione che meglio si adatta all’andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale e permettere, in tal modo, di tenere conto, con un’unica funzione di ricavo, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali congiuntamente alle diverse caratteristiche strutturali e organizzative definite dalla cluster analysis. Per il periodo d’imposta 2015, gli studi interessati sono stati: WM48U – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; VG98U – Riparazione di beni di consumo; WG69U – Costruzioni; WG89U – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto.

 

Centralità del contraddittorio e utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore

 

Anche quest’anno, l’Agenzia ribadisce la centralità della fase del contraddittorio in relazione all’attività di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore, attenzione rivolta agli uffici non solo in continuità con le precisazioni già presenti nelle circolari 23/2013 e 20/2014, ma soprattutto in coerenza con i recenti indirizzi operativi in materia di prevenzione e contrasto all’evasione contenuti nella circolare 16/2016. È bene evidenziare che i risultati degli studi di settore evoluti per il 2015, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi dai “correttivi crisi” approvati con il Dm 12 maggio 2016 né di qualsiasi altro correttivo approvato per i precedenti periodi di imposta, potranno eventualmente trovare applicazione, in contraddittorio con il contribuente, per la sola eventuale rideterminazione della pretesa tributaria relativa all’annualità 2013, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2015 si riferisce proprio a tale annualità. Gli uffici dovranno ovviamente verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente, senza che emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti; in presenza di anomalie nei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate ai fini delle valutazioni per l’eventuale definizione della pretesa solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell’azienda.

 

Interventi di aggiornamento della modulistica

 

La circolare descrive le novità in termini di modulistica. Preliminarmente, per l’annualità 2015, per alleggerire le istruzioni e agevolare l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili, ne sono state predisposte in maniera comune per i 204 modelli, relativamente ai quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G (dati contabili lavoro autonomo), T (correttivi crisi), X (altre informazioni rilevanti) e V (ulteriori dati specifici), richiamabili per la maggior parte degli studi di settore e alle quali viene operato un rinvio all’interno delle istruzioni dei singoli studi di settore, per quanto attiene a tali specifici quadri.

 

Inoltre, tenuto conto delle diverse fonti informative nella disponibilità dell’Agenzia e nell’ottica di semplificare i rapporti con i contribuenti e di snellire gli adempimenti a essi richiesti, non c’è più l’obbligo, a partire dall’annualità 2015, l’obbligo di trasmettere il modello studi di settore per i soggetti che presentano come causa di esclusione la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta o un periodo di non normale svolgimento dell’attività (impresa in liquidazione ordinaria). Fino allo scorso anno, infatti, tali soggetti, in base all’articolo 1, comma 19, legge 296/2006, erano tenuti a presentare il modello, nonostante fosse preclusa l’attività di accertamento basata sullo strumento presuntivo, allo scopo di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Restano invece confermate le altre ipotesi di cause di esclusione a cui è correlato l’obbligo di presentazione del modello degli studi di settore, elencate nei modelli dichiarativi.

 

Sempre per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, non è più previsto, a partire dall’annualità 2015, l’obbligo di presentare i modelli “Indicatori di normalità economica”, con i quali venivano richieste informazioni relative ai beni strumentali e al personale impiegato. Gli specifici indicatori, per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore, saranno infatti elaborati utilizzando le diverse banche dati nella disponibilità dell’Agenzia. Riguardo ai singoli quadri, si rileva in particolare che, per semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi, è continuato il processo di omogeneizzazione, iniziato con i modelli dello scorso anno, delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi: la semplificazione ha interessato non solo la struttura del quadro (una per le attività esercitate in forma di impresa e una per quelle esercitate in forma di lavoro autonomo), ma anche il suo contenuto, mediante l’accorpamento delle diverse figure professionali dei dipendenti e degli altri addetti all’attività.

 

In merito ai quadri F e G relativi agli “Elementi contabili”, la circolare evidenzia le modifiche resesi necessarie per gestire correttamente la novità dei “super ammortamenti” (articolo 1, commi 91 e 92, legge 208/2015). La Stabilità 2016, infatti, riconosce, a imprenditori e professionisti che dal 15 ottobre 2015 investono in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. È previsto che la norma non produca effetti “diretti” sugli studi, posto che viene esplicitamente statuita l’irrilevanza della disposizione per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore; per rendere neutrale tale maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli studi, mantenendo, al contempo, l’identità tra l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati nei quadri F e G dei modelli studi di settore e nei quadri RE, RF e RG di Unico, sono stati inseriti dei campi dedicati, che consentono di isolare i predetti importi ai fini del calcolo operato da Gerico e sono stati conseguentemente adeguati i controlli telematici che, in fase di trasmissione dello studio, verificano la corrispondenza tra quanto indicato nel modello studi di settore e quanto indicato nel quadro di Unico.

 

La legge di stabilità per il 2016, però, non ha formulato alcun riferimento ai parametri; pertanto, non sono state previste integrazioni dei relativi modelli finalizzate alla gestione della maggiorazione del super ammortamento. Ne consegue che, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, le eventuali quote della maggiorazione del 40% devono essere indicate nei corrispondenti righi relativi agli importi ordinari. Le istruzioni sono state aggiornate anche per gestire correttamente le novità relative al regime “split payment”, da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici: in particolare, le istruzioni alla compilazione del quadro F chiariscono che nel rigo F33, campo 1, va indicato “l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili comprensivo dell’IVA addebitata in fattura ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”.

 

Inoltre, nella compilazione dei righi del quadro F, occorre tenere presente quanto specificato nelle Istruzioni – parte generale con riferimento al regime opzionale di tassazione agevolata (“patent box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014 – Stabilità 2015). A tali fini, infatti, la quota di redditi derivanti dall’utilizzo di questi beni ovvero l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, che non concorrono a formare il reddito, vanno indicati in maniera indistinta all’interno del quadro F. Pertanto, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicato nel rigo F28 del quadro degli elementi contabili, dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze.

 

Ciò è in linea con le modalità di compilazione dei quadri RF o RG di Unico 2016, in cui l’ammontare delle plusvalenze ovvero del reddito non tassato per effetto del regime opzionale deve essere indicato tra i componenti negativi ai fini della determinazione del reddito, e viene adeguatamente tenuto in considerazione grazie a una specifica modifica del controllo telematico che, in fase di trasmissione dello studio, verifica la corrispondenza tra il reddito indicato nel modello studi di settore e quello indicato nel quadro di Unico. Analogo intervento è stato effettuato con riferimento ai parametri.

 

L’applicazione dei correttivi crisi prevede inoltre che il contribuente indichi, nel quadro T – congiuntura economica dei modelli degli studi di settore relativi all’annualità 2015, alcuni dati necessari alla rimodulazione della stima dei ricavi o compensi. Ai fini della compilazione, i dati relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, necessari per l’applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all’analisi di normalità economica, devono essere indicati per i soli periodi d’imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2015. In quest’ultimo caso, l’individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche a seguito della relativa evoluzione; allo stesso modo, anche nell’ipotesi in cui una specifica attività economica sia stata assoggettata, nel corso degli anni, a studi di settore diversi, l’individuazione del modello da cui reperire i dati deve rispettare lo stesso criterio, facendo riferimento ai dati dichiarati negli anni passati nel modello che trovava applicazione allora.

 

Coerentemente, poiché ai fini della compilazione dei quadri T devono essere indicati i dati relativi ai soli periodi d’imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2015, i soggetti che nelle tre annualità di riferimento (2012-2013-2014) hanno svolto una diversa attività (prevalente), per la quale hanno applicato un studio di settore diverso da quello applicato nel 2015, non possono compilare il quadro. Nei confronti di tali contribuenti, non potendo disporre dei dati fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi, è quindi preclusa la possibilità di accesso al correttivo relativo alla rimodulazione dell’indicatore “Durata delle scorte” e al correttivo “congiunturale individuale”. In questi casi, i soggetti interessati potranno fornire indicazioni in merito alla situazione specifica utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2016 ovvero il software “Segnalazioni”, predisposto dall’Agenzia per rappresentare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.

 

Nei modelli relativi ad alcuni studi approvati a partire dal periodo d’imposta 2014, è stato inoltre inserito un apposito quadro Z – Dati complementari (in alcuni studi l’intervento ha interessato anche il quadro D), per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli studi stessi previsto per il periodo d’imposta 2017. Tale modalità di azione, che sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2016, già adottata negli anni precedenti, dovrebbe comportare notevoli vantaggi, oltre che per l’Agenzia delle entrate, anche per i contribuenti, che non saranno tenuti all’invio di ulteriori informazioni tramite un apposito questionario. Le informazioni sono state individuate a seguito di analisi delle proposte formulate da Sose e di confronto con le Organizzazioni di categoria/professionali di riferimento per i singoli studi interessati. Sono state inoltre mantenute le informazioni aggiuntive introdotte nei modelli dell’anno scorso contenute nei quadri Z e D, per procedere, nei prossimi anni, a una revisione degli studi di settore finalizzata a renderli maggiormente efficaci e a massimizzare l’attendibilità delle stime, assicurandone al contempo la semplificazione anche attraverso la riduzione del loro numero.

 

Regime premiale

 

La circolare, a parziale modifica di quanto osservato nella circolare 28/2015, fornisce alcune precisazioni con riguardo alla infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e dei relativi riflessi sull’applicazione del regime premiale previsto – dall’articolo 10 del Dl 201/2011 – per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi di settore. Per corrispondere agli obiettivi di trasparenza e incremento della tax compliance, l’Agenzia ritiene, procedendo a una interpretazione sistematica della normativa di riferimento, che non sembri in linea con la ratio della norma l’enunciazione di principio secondo cui l’indicazione infedele dei dati preclude l’accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori. La fedeltà dei dati risulta quindi sussistere anche nel caso di errori od omissioni che non comportino la modifica:

 

 

  • dell’assegnazione ai cluster
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, ovvero, qualora gli errori od omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente ai sensi della lettera b) del comma 10 dell’articolo 10 del Dl 201/2011.

 

 

Profili sanzionatori

 

A seguito degli interventi sul sistema delle sanzioni amministrative tributarie apportati dal Dlgs 158/2015 e, in particolare, sulle sanzioni per l’infedele compilazione dei modelli degli studi di settore, non sono più previste specifiche maggiorazioni delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi ovvero di omessa presentazione di tali modelli, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, regolate in precedenza dagli articoli 1 e 5 del Dlgs 471/1997 e dall’articolo 32 del Dlgs 446/1997.

 

Con la circolare annuale in materia di studi di settore, l’Agenzia coglie anche l’occasione per precisare che, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, Dlgs 471/1997 (applicazione in misura massima, oggi pari a 2mila euro, della sanzione prevista per l’indicazione in maniera non esatta e completa di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente, per la determinazione del tributo o degli elementi prescritti per il compimento dei controlli, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate), risultano rilevanti solo i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza. Tali variabili compilative sono esplicitate nelle Note tecniche e metodologiche di approvazione degli studi e, comunque, le ultime versioni di Gerico prevedono una specifica funzionalità, disponibile nella scheda “Calcolo” > “Evidenzia campi per il calcolo”, che segnala le variabili rilevanti ai fini dell’assegnazione ai cluster, delle stime, della coerenza e della normalità.

 

Applicazione dei parametri

 

Atteso il perdurare della congiuntura economica negativa e tenuto anche conto che nei relativi modelli non sono stati previsti interventi finalizzati alla gestione del super ammortamento, anche per il periodo di imposta 2015 la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri istituiti dalla legge 549/1995 potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato. Per tale motivo, le risultanze dei parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e gli uffici, per l’eventuale attività di accertamento, verificheranno la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria.

 

Comunicazione dei dati da parte dei contribuenti forfetari

 

La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione, in forma individuale. L’ingresso e la permanenza in tale regime determina per il contribuente una serie di importanti agevolazioni e benefici, ma è prevista la richiesta di una serie di informazioni al contribuente. In particolare, il comma 73 dell’articolo 1 della legge 190/2014, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, prevede che, con l’approvazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Il quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2016–PF include, pertanto, un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, in merito al quale sono già state fornite precisazioni nella circolare 10/2016.

 

Con la circolare odierna, l’Agenzia chiarisce la portata dell’enunciazione di principio secondo cui i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50 per cento. Tenuto conto, infatti, delle finalità cui è destinata la raccolta delle suddette informazioni e delle ragioni di semplificazione che hanno ispirato l’introduzione del nuovo regime agevolato, l’Agenzia precisa che la richiamata indicazione fornita nella circolare 10/2016 è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. Pertanto, nel nuovo prospetto del quadro RS di Unico, dovranno essere dichiarati nella misura del 50% anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.