autovelox stradeIl Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3055/2017, ha stabilito in quali strade gli autovelox sono illegittimi.


La sosta di emergenza nella strada di scorrimento come nella autostrada è un’evenienza tutt’altro che improbabile, si pensi alla necessità di rispondere o effettuare una telefonata, ad un malessere improvviso, o ad un insetto che entri nell’abitacolo dell’auto; tutto ciò non deve però ostacolare la scorrevolezza del traffico mediante l’occupazione della carreggiata; la banchina è dunque l’area dedicata a tali necessità.

 

La Suprema Corte di Cassazione in proposito ha osservato che “essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”.

 

controlli di velocità con apparecchi non presidiati da agenti sono consentiti nelle strade di scorrimento: nel caso di specie a essere contestato è il fatto che l’autovelox riguarderebbe strade che non hanno i requisiti per essere considerate tali.

 

Si rileva che tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra; la banchina viene così definita dall’art. 3 del Codice della strada:

 

“è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.

 

Mancando questi requisiti nella strada in questione deve ritenersi che la qualificazione prefettizia del viale sul tratto in cui è presente l’autovelox non sia conforme alla legge e pertanto debba essere disattesa; ne consegue che la rilevazione elettronica della velocità dell’auto sia stata illegittima.