Nota del Ministero del Lavoro circa il raccordo tra il vecchio ammortizzatore sociale, destinato a scomparire dal 1° luglio, e il nuovo welfare aziendale. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai Fondi sopra citati, o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro nella nota prot 40/3763 pubblicata in settimana con la quale sono state indicate le norme di raccordo tra i contratti di solidarietà non industriali (cioè quelli di tipo B), che scompariranno il prossimo 1° luglio 2016, e il nuovo sistema di welfare aziendale coniato dalla legge Fornero e riformato recentemente dal decreto legislativo 148/2015 dello scorso settembre in attuazione del Jobs act.
L’articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015 ha infatti disposto la soppressione dei contratti di solidarietà difensivi dal 1° luglio 2016 ma il Governo, per garantire il passaggio graduale al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, ha rifinanziato con la legge di stabilità per il 2016, questo strumento nel limite di 60 milioni di euro per il 2016 e ha indicato i termini della massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso al contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Il nuovo sistema gli ammortizzatori sociali comprende i fondi di solidarietà bilaterali e il Fis, cioè il fondo di integrazione salariale istituito presso l’Inps, che è operativo dal primo gennaio di quest’anno, per i datori di lavoro già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (che dal primo gennaio ha assunto questa nuova denominazione) i quali, pertanto, dalla stessa data sono tenuti a versare le nuove aliquote contributive e sono ammessi a fruire delle nuove prestazioni.
Durante la fase di transizione, indica il Ministero del Lavoro, le aziende che rientrano nel campo di applicazione del fondo di integrazione salariale possono quindi scegliere tra le prestazioni erogate da quest’ultimo e il contributo di solidarietà, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sui contratti di solidarietà. Visto l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, il Ministero riconosce la medesima possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi , ribadendo sempre i limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.