stipula-scambio-lettere-commerciali-sopra-40-000-euroIn un breve approfondimento video il Dottor Simone Chiarelli risponde alla domanda: possibile la stipula con scambio di lettere commerciali sopra i 40.000 euro? 


Nelle gare di appalti lo scambio di corrispondenza viene sempre di più utilizzato per regolare rapporti tra le parti, in virtù del risparmio fiscale che può derivarne.

La formazione di un contratto mediante «corrispondenza», infatti, permette di evitare l’obbligo di registrazione entro il termine di 20 giorni e di rimandare la registrazione al verificarsi del “caso d’uso”. In particolare, l’art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 dispone la registrazione solamente in caso d’uso per alcune tipologie di atti formati mediante corrispondenza, sempre che per essi non sia richiesta, dal codice civile, a pena di nullità la forma scritta.

Secondo il comma 14 dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Possibile la stipula con scambio di lettere commerciali sopra i 40.000 euro?

Per rispondere dunque a questa domanda Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.

Potete visualizzare il video completo nel player qui di seguito.


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli