riduzioneConclusa una indagine dell’ANAC sulle motivazioni dell’utilizzo di proroghe da parte di 39 stazioni appaltanti campione, che fanno parte di vari servizi  sanitari regionali e relativa a 78 contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione. Dalle rilevazioni sono emerse anomalie sorprendenti come il dato medio di proroghe ‘tecniche’ corrispondente a 73 mesi, poco più di 6  anni. Non mancano i casi limite. In 18 casi è stata superata la percentuale del 300% (si va da un contratto di durata di 36 mesi prorogato per altri 112 mesi,  pari al 311%, al caso estremo di un contratto di 12 mesi prorogato per ben 158  mesi pari a più di 13 volte la durata originaria).

 

Il comunicato del Presidente chiarisce come l’uso improprio delle proroghe può assumere profili di illegittimità e di danno erariale dove le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.

 

L’ANAC proseguirà l’azione di vigilanza con un approfondimento sull’utilizzo delle proroghe, allargando l’indagine a tutte le tipologie di contratto attive negli stessi enti oggetto di analisi.
L’Autorità  ha concluso un’indagine sulle motivazioni dell’utilizzo di proroghe sviluppata  su un campione significativo di 39 stazioni appaltanti che fanno parte di vari servizi  sanitari regionali e relativa a contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione.

 

Dall’indagine  – riferita a 78 contratti più volte prorogati – è emersa una durata media di 36  mesi (da 9 a 72 mesi) e solo 35 contratti prevedevano opzioni, mediamente di ca  30 mesi (da 9 a 48) pari all’85% della durata media dei contratti originari,  con opzioni di durata che oscilla dal 33% a 150% della durata contrattuale  originaria.

 

La  misurazione delle proroghe dei contratti oggetto di analisi ha evidenziato una  sommatoria complessiva di 5694 mesi di proroghe che rappresentano ben il 203%  delle durate originarie (2804 mesi) ed il 149% delle durate originarie incrementate dalle opzioni previste (3827 mesi).

 

Sul già sorprendente dato medio di 73 mesi di proroghe “tecniche”, pari a poco più di 6  anni, spiccano i casi limite; in ben 18 casi è stata superata la percentuale  del 300% (da un contratto di durata di 36 mesi prorogato per altri 112 mesi,  pari al 311%, al caso estremo di un contratto di 12 mesi prorogato per ben 158  mesi pari a più di 13 volte la durata originaria).

 

Le  proroghe rilevate sono state classificate in gruppi di motivazioni – nella più ampia eterogeneità delle affermazioni rinvenibili nella documentazione  acquisita (relazioni ed atti) – così descritti:

 

 

  • proroghe  concesse in regime previgente alla entrata in vigore del Codice dei contratti o  più propriamente del divieto esplicito di rinnovo dei contratti di cui al comma  2 dell’art. 23 della legge n. 62/2005;

 

 

 

  • proroghe  “tecniche” determinate dai seguenti fattori:

 

– redazione degli atti di gara e  svolgimento della gara: motivazioni  inerenti la durata della redazione degli atti di gara e la loro modificazione  per eventi interni all’ente, mutamento delle esigenze, dei luoghi, dei  quantitativi (es. modifiche delle superfici o degli utenti a causa del mutare  degli immobili in dotazione della stazione appaltante per accorpamenti e  smembramenti determinati da riorganizzazioni dell’ente);

 

– ritardi nell’aggiudicazione definitiva  derivanti da contenzioso:

 

– proroghe  tecniche motivate dai ritardi nell’aggiudicazione determinate da azioni esterne  o da atti di autotutela (quali ad esempio, atti di annullamento o differimento  dei termini a seguito di azioni dei partecipanti);

 

– modifiche della redazione degli atti di  gara per nuova normativa nazionale:

 

– motivazioni  che sono state riferite direttamente a normativa nazionale che rendesse obbligatoria  la modifica degli atti di gara (ad esempio: prezzi di riferimento, indicazione  della quota di costi relativi al personale);

 

– modifiche della redazione degli atti di  gara per nuova normativa regionale: motivazioni  che attribuiscono la proroga a processi di riorganizzazione determinati da  normativa regionale di carattere generale che contenevano prescrizioni tali da  rendere più stringente l’obbligo di modifica degli atti di gara.

 

  • proroghe per la mancata conclusione di  gare centralizzate: motivazioni  che hanno evidenziato come, a fronte del divieto di bandire nuove gare e di  avvalersi di gare indette da centrali, tali ultime gare non fossero state  completate.

 

 

Il  risultato di questa ripartizione è illustrato nella tabella seguente che  evidenzia come la assoluta maggioranza (70% ca) delle proroghe è imputabile  alla difficoltà delle stazioni appaltanti di predisporre gli atti di gara e a  svolgere le gare garantendo il corretto avvicendamento degli affidatari.

 

La  seconda motivazione comprende i casi relativi a mutamenti del quadro normativo  sia nazionale (1% ca) che regionale (8% ca).

 

Significativa  è la percentuale dell’8% dei casi di proroga tecnica imputabili ad una sorta di  cortocircuito determinato dalla regolazione regionale che impedisce nuove gare agli  enti, ma al contempo le centrali di acquisto avviano e completano con forti  ritardi le gare di loro competenza.

 

Da  ultimo si rileva come sia minimo (1% ca) l’effetto delle vicende giudiziarie sulla origine delle proroghe tecniche.