Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.
La pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022.
Si tratta, nello specifico:
- del Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”
- con relativo Allegato A (Linee Guida) e del DECRETO 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, recante “Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”.
Stazioni Appaltanti: linee guida su funzioni collegio consultivo tecnico
In primo luogo il Decreto n. 12/2022 reca, in allegato, le Linee Guida per garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.
Si fa così particolare riferimento alle seguenti funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (CCT):
- ambito di applicazione
- costituzione
- obbligatorietà e facoltatività
- competenze
- responsabilità
- e compensi .
Tale organo non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti.
Le linee guida prevedono che il ricorso alla costituzione del CCT (ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n.76/2020) riguarda esclusivamente:
- gli affidamenti di lavori, sopra la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice dei Contratti, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria
- nonché i contratti misti per la parte dei lavori che supera la soglia comunitaria
- inoltre i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici
- e infine i lotti di importo pari o superiore alle soglie di comunitarie.
Sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria.
Viene inoltre prevista la possibilità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Le linee guida raccomandano anche la costituzione ante operam per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
Monitoraggio delle attività dei collegi consultivi tecnici
Il secondo Decreto n. 23/2022 invece, in attuazione dell’art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, istituisce – presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici – l’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività dei collegi consultivi tecnici.
Infine l’Osservatorio, composto da diverse amministrazioni fra cui 3 rappresentanti della Conferenza Unificata, svolge le seguenti attività:
- cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT,
- garantisce l’accesso civico
- e riceve dati e documentazione da parte dei Presidenti dei CCT.
Documenti utili
Qui di seguito potete consultare e scaricare tutti i documenti utili pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
- DECRETO FUNZIONI COLLEGGIO CONSULTIVO-TECNICO
- DECRETO OSSERVATORIO ATTIVITA’ COLLEGI CONSULTIVI-TECNICI
- LINEE GUIDA – ALLEGATO A
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it