stazioni-appaltanti-funzioni-collegio-consultivo-tecnicoPubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.


La pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022.

Si tratta, nello specifico:

  • del Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”
  • con relativo Allegato A (Linee Guida) e del DECRETO 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, recante “Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”.

Stazioni Appaltanti: linee guida su funzioni collegio consultivo tecnico

In primo luogo il Decreto n. 12/2022 reca, in allegato, le Linee Guida per garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.

Si fa così particolare riferimento alle seguenti funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (CCT):

  • ambito di applicazione
  • costituzione
  • obbligatorietà e facoltatività
  • competenze
  • responsabilità
  • e compensi .

Tale organo non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti.

Le linee guida prevedono che il ricorso alla costituzione del CCT (ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n.76/2020) riguarda esclusivamente:

  • gli affidamenti di lavori, sopra la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice dei Contratti, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria
  • nonché i contratti misti per la parte dei lavori che supera la soglia comunitaria
  • inoltre i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici
  • e infine i lotti di importo pari o superiore alle soglie di comunitarie.

Sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria.

Viene inoltre prevista la possibilità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.

Le linee guida raccomandano anche la costituzione ante operam per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Monitoraggio delle attività dei collegi consultivi tecnici

Il secondo Decreto n. 23/2022 invece, in attuazione dell’art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, istituisce – presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici – l’Osservatorio  permanente per assicurare il monitoraggio delle attività dei collegi consultivi tecnici.

Infine l’Osservatorio, composto da diverse amministrazioni fra cui 3 rappresentanti della Conferenza Unificata, svolge le seguenti attività:

  • cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT,
  • garantisce l’accesso civico
  • e riceve dati e documentazione da parte dei Presidenti dei CCT.

Documenti utili

Qui di seguito potete consultare e scaricare tutti i documenti utili pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it