La Stazione Appaltante ha potere di discrezionalità in merito al periodo dell’efficacia della cauzione provvisoria: la Sentenza.
A sostenere questo punto di vista è il Tar Abruzzo, L’Aquila, con la Sentenza del 23/10/2020, n.377.
Stazione Appaltante: discrezionalità su periodo efficacia della cauzione provvisoria
Secondo il comma 5 dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016:
“La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento. E possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.
Secondo il TAR, pertanto, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel decidere se prolungare o ridurre il periodo di efficacia della garanzia stabilita dalla disposizione. E, soprattutto, se richiedere l’impegno a rinnovare la garanzia.
Non può, quindi, ritenersi che il potere conferito alla stazione appaltante di chiedere il rinnovo della garanzia costituisca un limite all’altrettanto discrezionale potere di stabilire una durata della cauzione maggiore di quella indicata dalla legge.
Risulta rigettata dunque la tesi secondo la quale la maggior durata prevista dal bando sarebbe sproporzionata e avrebbe un contenuto solo formale, stante l’incertezza dalla durata della gara.
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it