Consentono ai soggetti che hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di restituire, tramite F24, lo sconto relativo all’imposta sui redditi societari. I contribuenti che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in start up innovative, decadono dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’Ires e dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016” e “2017”.
A stabilirlo la risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016.
Il Dm 25 febbraio 2016, attuativo della norma che ha introdotto incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative (articolo 29 del Dl 179/2012), ha disciplinato, tra l’altro, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, è prevista la perdita dei benefici se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica: la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione di capitale; il recesso o l’esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up, elencati nell’articolo 25, comma 2, Dl 179/2012.
I due codici tributo di nuova istituzione consentono, in caso di decadenza dall’agevolazione, ai soggetti che, dopo aver beneficiato dell’incentivo, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di restituire, tramite modello F24, gli importi fruiti. Nella delega di pagamento vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza.