Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 7435/2015, chiarisce che, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, gli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini, e che non è possibile instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle imprese ospitanti. Altri chiarimenti del Ministero del Lavoro sull’attuazione del Programma Garanzia Giovani riguardano stage ed impossibilità di instaurare un “tirocinio” se tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante c’è vincolo di parentela.
La scheda descrittiva della misura 5 del PON IOG prevede, tra l’altro, che attraverso l’attivazione dei percorsi di tirocinio sia previsto l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani disoccupati e/o inoccupati e che, a tal fine, si promuova entro 60 giorni dalla fine dal tirocinio, l’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.
Pertanto gli enti pubblici vanno esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini nell’ambito del Programma, vista l’impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo.
Inoltre non è possibile instaurare un tirocinio in presenza di un rapporto/vincolo di parentela tra il titolare dell’impresa ospitante e il tirocinante. Ciò accade sebbene non risulti una norma di “diniego espresso”, e anche una non esaustiva e puntuale definizione del generico riferimento a “vincoli parentali”.