Numerose le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro del governo Renzi, il cosiddetto Jobs Act, tra le quali anche quelle in tema di limiti e modalità di gestione del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato da parte di appositi enti, come agenzie specializzate, ad un’impresa privata, anche denominato staff leasing.
Il decreto di riordino dei contratti attuativo del Jobs Act, al Capo IV articoli dal 30 al 40 ricorda che:
“Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing n.d.r.) o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
Quindi il decreto legislativo stabilisce la soppressione delle causali e un ampliamento del campo di applicazione dell’istituto contrattuale, esteso a qualunque settore, senza necessità di fornire indicazione alcuna in contratto e per il reperimento di qualunque professionalità. Al contempo viene introdotto un limite percentuale al suo utilizzo, pari al 20% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa utilizzatrice.
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro sfori tale limite, sarà applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250, ma non scatterà alcuna conversione automatica del contratto da determinato a indeterminato. Nel caso in cui manchi la forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro, lo stesso è da ritenersi nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Alla contrattazione collettiva viene lasciata la possibilità di stabilire regole diverse da quelle contenute nel Jobs Act.