srlsPer la costituzione delle SRL semplificate basterà la scrittura privata? Lo prevede un passaggio della Legge Annuale sulla Concorrenza all’esame dell’Aula di Montecitorio. La novità potrebbe essere approvata entro fine anno.

 

Per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata si potrà dire addio all’atto pubblico e, pertanto, al notaio. Lo prevede l’articolo 29 della legge annuale sulla concorrenza approvato questa settimana dall’Aula alla Camera dei Deputati. L’obiettivo è consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

 

La s.r.l. semplificata, com’è noto,  è stata introdotta nell’ordinamento dal c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012) che, segnatamente, aveva previsto una nuova modalità di costituzione di s.r.l. – denominata società semplificata a responsabilità limitata – con lo scopo di garantire la responsabilità limitata e consentire, allo stesso tempo, il risparmio di alcuni costi (oneri notarili, diritti di segreteria e bollo) nei confronti dei costituenti.

 

La costituzione della società è regolata attualmente dall’articolo 2463-bis del codice civile, il quale stabilisce che l’atto costitutivo sia redatto per atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il modello standard è stato previsto dal regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138. L’atto costitutivo ha un contenuto minimo stabilito dalla legge (e non può essere derogato dalle parti): in particolare, è tra l’altro indicato l’ammontare del capitale sociale, che dovrà essere pari almeno ad un euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione (nella società a responsabilità limitata il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 2463, comma 2, n. 4 del codice civile). Inoltre l’atto costitutivo deve contenere la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

 

La modifica proposta interviene sulla disciplina sopra esposta consentendo alle parti di redigere l’atto costitutivo contenente i requisiti standard anche tramite scrittura privata. L’articolo, peraltro, non fa riferimento ad una scrittura privata autenticata: di conseguenza, per effetto della novella, ove si scegliesse la forma della scrittura privata, le parti potrebbero procedere alla costituzione della società senza avvalersi della prestazione di un notaio.

 

Ove l’atto costitutivo sia redatto per scrittura privata, si prevede inoltre che gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l’iscrizione al registro delle imprese (in particolare, all’ufficio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale), allegando i documenti che comprovino la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.