Riforma fiscale e 730 precompilato: in vigore sanzioni per medici e odontoiatri che non trasmettono i dati sulle prestazioni 2015, secondo le istruzioni comunicate dal Fisco.
Sono pubblicate le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione dei dati di spesa sanitaria a cura dei medici e delle strutture sanitarie al sistema Tessera Sanitaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014.
L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
La sezione contiene le disposizioni normative e la documentazione tecnica, divisa per argomento, inerente ai servizi che il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili ai soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie).
In caso di mancata applicazione dell’obbligo, l’articolo 23 del Dlgs 158/2015 prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50mila euro. In caso di errori, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza.
A partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
Per tutte le altre informazioni potete consultare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in allegato a quest’articolo.