Le regole sulle modalità di accesso ai dati sanitari che confluiscono nella dichiarazione precompilata, valgono anche per le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. L’Agenzia, ottenuto l’ok del Garante, con il provvedimento del 29 luglio ritorna sulle spese mediche utili ai fini dichiarativi, dopo l’ampliamento dei soggetti tenuti all’invio delle informazioni sanitarie, introdotto dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 949, lettera a), legge 208/2015).
Spese sanitarie 2016: anche dalle strutture non accreditate
Il provvedimento evidenzia che, a partire dall’anno di imposta 2016, il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati comunicati dalle strutture sanitarie accreditate con il Ssn, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e dalle strutture non accreditate.
Non cambiano le modalità di utilizzo dei dati
Il provvedimento ripropone le stesse regole stabilite con il provvedimento del 31 luglio 2015. Brevemente, restano invariati i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria (codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione, data del documento), la tipologia di spesa (ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera), l’accesso ai dati (l’Agenzia accederà ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, tranne quelli per i quali il contribuente abbia inviato formale opposizione tramite l’apposito modulo), le modalità di consultazione da parte del contribuente dei dati aggregati e di quelli di dettaglio, disponibili sul sito delle Entrate.
Stesse istruzioni anche per l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia: nel caso di scontrino parlante il diniego può essere esercitato non comunicando il codice fiscale, negli altri casi chiedendo esplicitamente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione nella fattura. E’ possibile esercitare l’opposizione per una singola voce dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento accedendo all’area autenticata del sito del “Sistema tessera nazionale”, così come è possibile opporsi ai dati aggregati comunicando all’Agenzia la tipologia di spesa da escludere e i propri dati. Invariate anche le modalità di comunicazione che potranno avvenire tramite Pec, utilizzando i numeri del Cam (848800444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero), oppure consegnando il modello personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.
Archivio dei dati
Altra novità, definita nel provvedimento, è la modalità di conservazione dei dati per finalità di controllo. Il comma 5-bis dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014, prevede la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione tardiva o errata, mentre il successivo comma 5-ter stabilisce che le sanzioni non si applicano per i dati riguardanti il 2014 e per quelli relativi al primo anno di applicazione, ovvero il 2016. Il Sistema tessera sanitaria, considerata la disciplina sanzionatoria, dovrà registrare e conservare, in archivi distinti e separati, le spese sanitarie sostenute, per i successivi adempimenti connessi al mancato rispetto degli obblighi.