libri_di_testo scolasticiIn seguito alle recenti modifiche legislative, la spesa sostenuta per l’acquisto del materiale di cancelleria e dei testi scolastici per mia figlia, che frequenta la terza elementare, sono detraibili?

 

Katia S.

 

Sono detraibili, nel limite di 400 euro per alunno o studente, le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (lettera e-bis dell’articolo 15, comma 1, del Tuir, inserita dalla legge 107/2015). Però, come recentemente precisato dall’Agenzia delle entrate, non può fruire della detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare 3/E del 2016).

 

Testualmente:

 

“L’amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, 26 nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera ebis) . Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.”