Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 02.02.2018 n. 693, si è pronunciato sulle regole da seguire per la lettera d’invito nelle procedure sotto soglia.
Nel caso un Comune aveva bandito una procedura negoziata semplificata, ex articolo 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50 del 2016. Questo per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale – fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione.
Con il criterio di aggiudicazione dell’appalto secondo il prezzo più basso, qualsiasi tesi inerente i termini dell’offerta tecnica non aveva alcuna rilevanza. In quanto l’offerta tecnica ha un proprio rilievo allorché il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 è prevista per le gare sotto soglia. La cui base d’asta si colloca tra gli €. 40.000,00 ed i 150.000,00, quindi senza previo bando di gara e governata dalla lettera di invito che svolge anche il ruolo di disciplinare di gara.
Le forme procedurali maggiormente snelle non permettono tuttavia di ritenere che la lettera di invito, posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente, venga a perdere il carattere normativo procedimentale di lex specialis.
Pertanto, nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva, non può essere derogata, né possono prevalerne interpretazioni ambigue.
In allegato il testo completo della Sentenza.