Bonus Ristrutturazioni: è applicabile per sostituzione vasca da bagno? È possibile fruire del bonus ristrutturazione in caso di sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile, considerando l’intervento come eliminazione delle barriere architettoniche?
Lamberto D.
L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia va inquadrato tra quelli di manutenzione ordinaria; pertanto, non è agevolabile ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir. Non può neanche essere considerato come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, non presentando le caratteristiche tecniche di cui al Dm 236/1989 (paragrafo 1.6 della circolare 3/E del 2016).
La sostituzione della vasca (e, in generale, dei sanitari), singolarmente non agevolabile, può fruire del beneficio fiscale solo nell’ipotesi in cui sia integrata o correlata a interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore (circolare 57/E del 1998).
Per intenderci, se un intervento di manutenzione ordinaria come la sostituzione degli apparecchi igienici avviene nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di restauro o di risanamento conservativo, viene da questi assorbita ed è possibile detrarre anche tale spesa.
Del resto, nella stessa guida dell’Agenzia Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, tra gli interventi agevolabili è citata la sostituzione di impianti e apparecchiature, facendo intendere che contemporaneamente alla sostituzione dei sanitari debba esserci anche quella degli impianti o di parti di impianti.